Credito inesistente? Processo improcedibile
Il giudice dell’esecuzione che verifica l’inesistenza del credito deve dichiarare il processo improcedibile. E contro il provvedimento di improcedibilità o di cosiddetta estinzione atipica è possibile solo l’opposizione agli atti esecutivi. La Cassazione, con la sentenza 15605, respinge il ricorso dell’Inps per la parte in cui negava la possibilità di percorrere la via dell’opposizione agli atti esecutivi nel caso esaminato.
Questi in sintesi i fatti. Una creditrice aveva proposto opposizione agli atti esecutivi (articolo 617 del codice di procedura civile) contro il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato improcedibile il procedimento esecutivo, da lei proposto nella forma dell’espropriazione presso terzi, nei confronti dell’Inps per estinzione del credito fatto valere, disponendo la liberazione delle somme pignorate.
Per il giudice dell’esecuzione, infatti, l’integrale pagamento dell’importo alla base del titolo esecutivo - avvenuto prima della notificazione dell’atto di precetto - faceva scattare l’ inefficacia del titolo esecutivo e la conseguente improcedibilità dell’esecuzione con svincolo dei crediti pignorati. Secondo l’Inps però il provvedimento era stato emesso nella fase sommaria di un’ opposizione all’esecuzione da lui proposta e come tale non poteva considerarsi né definitivo né impugnabile attraverso l’opposizione agli atti esecutivi.
La Cassazione non è d’accordo e coglie l’occasione per fare chiarezza sui rimedi esperibili in base alla natura del provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione. Per trovare la via giusta il primo passo da fare è stabilire se il giudice ha solo sospeso o se, al contrario, ha definito il processo esecutivo.
La Cassazione precisa che si tratta di due provvedimenti di natura incompatibile che si escludono a vicenda. Con la sospensione il processo esecutivo è ancora pendente e si conservano gli effetti del pignoramento, mentre in caso di improcedibilità, o di chiusura dell’esecuzione a seguito dell’assegnazione dei soli importi dovuti, non c’è pendenza e cessano gli effetti del pignoramento. Se il processo esecutivo viene definito dunque non c’è alcun margine per un provvedimento di sospensione reclamabile. L’unica strada a disposizione del creditore è quella tracciata dall’articolo 617 del codice di rito e non certo il reclamo (articolo 624) riservato al provvedimento cautelare di sospensione.
In entrambi i casi - conclude la Suprema Corte - quando è stata proposta un’opposizione all’esecuzione il giudice, con lo stesso provvedimento che chiude o sospende il processo, deve fissare il termine per l’instaurazione della fase di merito del giudizio. Se non lo fa, la parte interessata potrà chiedere l’integrazione del provvedimento o instaurare direttamente il giudizio di merito. La riassunzione dell’esecuzione , all’esito dell’opposizione è però possibile solo se il processo resta pendente. Quando invece è definito, con “liberazione” dei beni, senza opposizione accolta, il giudicato sull’opposizione all’esecuzione farà stato solo nei futuri eventuali nuovi processi.