I temi di NT+Le massime di Cassazione

Credito Iva, antieconomicità, prove testimoniali

di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

Indagini bancarie, non serve la prova dell’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo

L’utilizzazione dei dati acquisiti presso gli istituti di credito, quali conferme presuntive di maggiori ricavi, compensi o altre operazioni imponibili non dichiarate non è subordinata, da parte dell’Amministrazione, alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo. Laddove non venga contestata la legittimità della loro acquisizione, l’Amministrazione può infatti utilizzare i dati risultanti dai conti correnti sia per dimostrare l’esistenza di un’attività occulta (impresa, lavoro autonomo o altro) sia per quantificare il reddito da essa conseguita. Per contro, al contribuente incombe l’onere di provare che i movimenti bancari non trovino giustificazione nelle dichiarazioni reddituali presentate.

Cassazione, ordinanza 11915/2021

A rischio l’insindacabilità delle scelte imprenditoriali antieconomiche e ingiustificate

L’insindacabilità delle scelte imprenditoriali non solleva il contribuente dal chiarire le ragioni economiche del sostenimento di spese potenzialmente non congrue rispetto all’impegno economico commisurato all’importanza dell’azienda, perché l’Amministrazione può sempre procedere a disconoscere la deduzione di tali costi dedotti per eccessività, laddove li ritenga antieconomici ed in assenza delle giustificazioni predette.

Cassazione, ordinanza 11932/2021

Non basta la sola esposizione del credito Iva per ottenere il rimborso

L’esposizione del credito Iva in dichiarazione non è in grado di determinare l’immediata erogazione del rimborso. Infatti la gestione ed il controllo dei rimborsi da parte dell’Amministrazione si articola in un’istruttoria che coinvolge anche il concessionario della riscossione ed è sempre subordinata alla prestazione di idonea garanzia.

Cassazione, ordinanza 12144/2021

Ricorso procedibile solo una volta decorso il termine della mediazione

Il ricorso introduttivo contenente l’istanza di reclamo/mediazione notificato all’Amministrazione diventa procedibile solo dopo il decorso dei novanta giorni previsti per la fase di mediazione. Poi deve essere depositato presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale entro e non oltre i successivi trenta giorni. Si evidenzia che il primo termine e per l’effetto il secondo, devono sempre essere conteggiati facendo riferimento alla data di ricezione del ricorso introduttivo con l’istanza di reclamo/mediazione e non iniziano a decorrere dalla data della sua spedizione.

Cassazione, ordinanza 12250/2021

Locazione stand fieristici, il giudice europeo stabilisce la territorialità ai fini Iva

Rilevano tre distinte fattispecie relativamente agli stands fieristici, che vengono locati e montati a favore di clienti, circa l’individuazione del criterio della territorialità ai fini Iva. E ciò in base alla sentenza della Corte di giustizia Ue 27 ottobre 2011, causa C-530/09, alla quale si deve attenere il giudice italiano. Intanto, se lo stand viene utilizzato per esporre i prodotti al di fuori di fiere o manifestazioni artistiche, culturali, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, valgono le regole della pubblicità, ovvero il criterio della residenza del committente soggetto passivo d’imposta ed il criterio dell’utilizzo ai sensi della lettera d) del quarto comma dell’articolo 7 del Dpr 633 del 1972. Poi, se lo stand viene messo a disposizione per una determinata fiera, vale la regola della manifestazione, ovvero la tassazione nel Paese ove si svolge la fiera ai sensi della lettera b) del quarto comma dell’articolo 7. Infine, se lo stand viene infine utilizzato in occasione di più fiere che si sono svolte in Stati membri diversi, rileva il criterio del luogo di utilizzo, ai sensi dell’articolo 7-quinquies del Dpr 633 del 1972.

Cassazione, ordinanza 12261/2021

Le prove testimoniali possono trasformarsi in indizi se oggettivamente riscontrate

Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie si riferisce alla prova da assumere nel processo, necessariamente orale e che richiede la formulazione di appositi capitoli e comporta il giuramento dei testi. Ciò non implica, peraltro, l’inutilizzabilità ai fini decisori, delle dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione nella fase procedimentale e rese da soggetti terzi rispetto al rapporto tra contribuente ed Erario. Queste ultime hanno però mero valore indiziario e devono sempre essere supportate da riscontri oggettivi per formare oggetto del convincimento del giudice.

Cassazione, ordinanza 12406/2021

Atto di classamento con motivazione rafforzata e riferito ai parametri numerici microzonali

In caso di atto di classamento il mero richiamo ad espressioni di stile prive di specificità non soddisfa l’obbligo motivazionale, perché siffatte formule non sono idonee ad indicare i criteri con cui sono calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma, cioè rispettivamente il valore medio di mercato al metro quadrato della microzona, il valore catastale medio al metro quadrato della microzona, il valore medio di mercato al metro quadrato di tutte le microzone e infine, il valore catastale medio al metro quadrato di tutte le microzone.

Cassazione, ordinanza 12617/2021