Imposte

Credito Iva nel consolidato: l’eccedenza non si riutilizza

Strada sbarrata al riporto a nuovo nel modello Cnm. Possibile l’integrativa per ripristinare l’importo non impiegato

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di Alessandro Germani

Il credito Iva ceduto alla consolidante e non utilizzato non può essere riportato a nuovo nel Cnm, ma vi è sempre la possibilità di un’integrativa per ripristinare in capo alla consolidata il credito non utilizzato. È quanto emerge dalla risposta a interpello 220/2023 delle Entrate.

La fattispecie riguarda un credito Iva relativo al 2020 che è stato ceduto al consolidato ma che per scelta non è stato utilizzato per il saldo Ires. Anche per il 2021 non si prevede utilizzo in quanto non vi è debito Ires di gruppo e gli acconti per il 2022 sono stati compensati con il credito Ires 2021. Al riguardo l’articolo 7, comma 1 lettera b), del Dm 1° marzo 2018 stabilisce che ciascun soggetto possa cedere, ai fini della compensazione con l’Ires dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97, nel limite previsto dall’articolo 25 di tale decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute in base all’articolo 43-ter del Dpr 602/73. L’istante motiva la sua tesi della possibilità di riporto del credito Iva nel modello Cnm relativo al 2021 con il fatto che non c’è stata alcuna anomalia nel controllo Entratel (né per il 2020 né per il 2021) e che nessuna norma del consolidato prevede la perdita dei crediti ceduti in una annualità in caso di mancato utilizzo negli anni successivi per assenza di debito Ires di gruppo.

Nella risposta l’Agenzia chiarisce che le società partecipanti al consolidato possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2 milioni di euro. Tali crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento dell’Ires (a titolo di saldo e acconto), cosicché non può residuare in capo alla consolidante un’eccedenza a credito (circolare 53/E/04 paragrafo 5.1). Alla luce di ciò, secondo le Entrate il credito Iva trasferito dalla consolidata ­ relativo all’anno d’imposta 2020 ­ poteva essere utilizzato esclusivamente per compensare il debito Ires risultante, a titolo di saldo per il periodo d’imposta 2020 e di acconto per il periodo d’imposta 2021, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato (Cnm) relativo all’anno d’imposta 2020. Di conseguenza l’Agenzia riporta le modalità corrette di compilazione del quadro CC del modello Cnm con riferimento ai periodi d’imposta 2020 e 2021. Pertanto la consolidante avrebbe dovuto utilizzare il credito Iva, cedutole dalla consolidata, in compensazione del saldo Ires 2020 e del primo e/o secondo acconto 2021, senza che residuasse alcunché. Ciò in quanto all’atto del trasferimento del credito Iva da parte della consolidata, l’importo dovuto dal consolidato a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 era già noto e, conseguentemente, non è plausibile che residui alcun credito da utilizzare nei successivi periodi d’imposta. Esiste tuttavia una via d’uscita, perché attraverso una dichiarazione integrativa il credito inutilizzato nel Cnm potrà essere ripristinato in capo alla consolidata.

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