Imposte

Bonus ricerca e sviluppo certificato dall’organo di controllo insediato a fine esercizio

La risposta a interpello 265: il rimborso delle spese di revisione non entra nel calcolo del bonus se c’è l’obbligo di nomina

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di Giacomo Albano

L’organo di revisione, anche se nominato a ridosso della scadenza del periodo d’imposta, ha l’obbligo di svolgere le attività di certificazione della documentazione contabile relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo con riferimento al medesimo esercizio.
Il chiarimento arriva dalla risposta ad interpello n. 265 del 14 agosto, in risposta ad un quesito presentato da un professionista in merito al soggetto obbligato a certificare la documentazione contabile per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti da una società nell’esercizio 2019.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (collegio sindacale, revisore unico o società di revisione). Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per tali imprese le spese sostenute per ottenere la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Il dubbio riguardava una società che, avendo superato uno dei limiti previsti dall’articolo 2477 del Codice civile (a seguito delle modifiche dall’articolo 379 del Dlgs 14/2019 e, successivamente, dall’articolo 2-bis del Dl 32/2019) per due esercizi consecutivi, aveva provveduto alla nomina di un organo di controllo (collegio sindacale) in data 13 dicembre 2019 con decorrenza dall’esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2019.

Secondo l’istante, poiché la nomina del collegio sindacale era avvenuta a ridosso della chiusura dell’esercizio 2019, la revisione del bilancio della società e gli adempimenti collegati (inclusa la certificazione contabile del credito d’imposta) potevano essere assegnati all’organo di controllo solo a partire dal 2020. Riteneva, in particolare, che il revisore non avrebbe potuto effettuare, su un esercizio ormai in chiusura, le attività di revisione legale che presentano specifiche caratteristiche quali la pianificazione, le visite periodiche e i controlli sul bilancio.

Al riguardo, l’Agenzia ha correttamente osservato come non vi siano indicazioni giuridiche per sostenere che la revisione legale del bilancio affidata all'organo di controllo nel corso di un determinato esercizio non riguardi, in deroga alle regole ordinarie, lo stesso esercizio in chiusura bensì il primo esercizio successivo alla nomina. Inoltre, la certificazione della documentazione contabile ai fini della fruizione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo presuppone, da parte dell’organo di controllo, una attività ricognitiva che non necessariamente deve essere effettuata periodicamente nel corso dell'esercizio, ma può essere ben effettuata anche successivamente alla chiusura dello stesso (come peraltro normalmente avviene).

Tale ricostruzione permette di concludere che l’organo di revisione, seppur nominato a ridosso della scadenza del periodo d'imposta, ha l'obbligo di svolgere le attività di revisione in relazione a tale esercizio, nonché di occuparsi della certificazione della documentazione contabile relativa al credito di imposta ricerca e sviluppo con riferimento al medesimo periodo di imposta.


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