Controlli e liti

Crisi d’impresa, subito in vigore la transazione su fisco e previdenza

Un emendamento al Senato anticipa la possibilità di chiudere senza l’ok del Fisco. Superato lo stallo sulle teleassemblee condominiali

immagine non disponibile

di Saverio Fossati e Giovanni Negri

Transazione a tutto campo, sia fiscale sia previdenziale. E sia nei concordati preventivi sia negli accordi di ristrutturazione. Alla fine con un emendamento riformulato con il contributo dell’ufficio legislativo del ministero della Giustizia, passa l’entrata in vigore anticipata di uno strumento che potrebbe rivelarsi assai significativo per favorire vie condivise tra debitore e creditori per l’uscita dalle crisi d’impresa.

Legge fallimentare

La transazione, infatti, era già prevista nel Codice della crisi d’impresa, la cui entrata in vigore è però slittata al prossimo 1° settembre. Con l’emendamento al decreto legge sullo stato di emergenza Covid approvato dal Senato si interviene invece direttamente sulla Legge fallimentare, innestandovi in maniera articolata misure che permetterano al giudice di omologare concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti anche in caso di inerzia o di mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria e di quella previdenziale. Omologazione che sarà possibile quando l’adesione vuoi del Fisco vuoi della Previdenza è necessaria, nel concordato, per il raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’approvazione del piano , e determinante, nel accordo di ristrutturazione, per l’ottenimento delle percentuali di rappresentanza dei crediti.

In entrambi i casi sarà indispensabile la presentazione di una relazione sottoscritta da un professionista che attesti espressamente la convenienza della proposta di soddisfacimento cristallizzata nel piano o nell’accordo rispetto all’alternativa della messa in liquidazione dell’impresa. Il punto della convenienza dovrà comunque essere oggetto di specifica valutazione da parte dell’autorità giudiziaria.

Nella versione riformulata l’emendamento ha così ricompreso anche le modifiche apportate all’istituto della transazione con il decreto correttivo al Codice della crisi comprendendo i concordati e includendo anche i debiti contributivi.

Tra gli emendamenti approvati al decreto si segnala poi lo slittamento al 31 marzo del termine per l’adeguamento degli statuti, in versione semplificata, delle organizzazioni del terzo settore.

Condominio in teleassemblea

Voto favorevole, infine, anche per l’emendamento che rende possibile la teleassemblea quando è d’accordo la maggioranza dei condòmini.

Questo il nuovo testo del comma 6 dell’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, se la modifica riceverà anche il sì (quasi scontato) della Camera: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. (...)». In pratica, mentre ora è obbligatorio il «previo consenso» di tutti i condòmini (ma gli interpreti più autorevoli sposano la tesi del consenso espresso direttamente in assemblea, prima che inizi), con la modifica l’amministratore potrà organizzare la riunione una volta che avrà ottenuto il consenso della maggioranza dei condòmini (mentre i millesimi sono, in questo caso, irrilevanti).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©