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Cumulo di sismabonus e bonus ristrutturazioni entro il limite dei 96mila euro

In caso di cumulo, le varie spese devono essere contabilizzate separatamente (fatture separate e eventuali bonifici di pagamento separati e corrispettivi in contratti individuabili specificamente per le diverse spese), in modo che in sede di verifica sia dimostrabile quanto speso per eco, per sisma e bonus ristrutturazioni

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di Marco Zandonà

La domanda

Due coniugi hanno acquistato un terreno su cui insiste un’abitazione civile, oggetto di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Si fa presente che l'abitazione è dotata di focolare.
In base a ciò, ottenuto regolare permesso di costruire dall’amministrazione comunale, decidono di avviare una ristrutturazione mediante demolizione quasi totale dell’esistente (rimane in piedi muro adiacente alla costruzione del vicino) e ristrutturazione nel rispetto delle medesime volumetrie del fabbricato in origine. In ottemperanza ai piani regolatori urbanistici del comune, sarà necessario rispettare determinate distanze nei confronti dei confini di vicinato. Ne conseguirà un cambiamento di sedime e sagoma, senza aumenti di volumetria. Si potrà così beneficiare della detrazione al 50% delle spese per la ristrutturazione fino al limite massimo di 96.000 euro, oltre a fruire congiuntamente del superbonus, ottenendo la detrazione del 110%, sugli interventi trainanti e trainati?
L. F. – Cuneo

La risposta è affermativa per ecobonus e sismabonus, mentre per il bonus ristrutturazioni il limite complessivo è unico con il sismabonus. Premesso che l’intervento di demolizione e ricostruzione su area di sedime diversa, ma senza aumento di volumetria, è comunque intervento di ristrutturazione edilizia (articolo 3, DPR 380/2001), Solo nei limiti massimi di spesa di 96.000 euro è ammesso il cumulo tra sismabonus e bonus ristrutturazioni. Con la risoluzione 147/E del 29 novembre 2017, l’agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul comportamento da assumere, relativamente al calcolo del limite massimo di spesa agevolabile, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (sismabonus, articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di bilancio per il 2017, articolo 16 decreto legge 63/2013, convertito in legge 90/2013, guida al sismabonus su www.agenziaentrate.it), di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Sul punto, l’agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di spesa agevolabile, attualmente 96mila euro, è unico, in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi previsti dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, tra cui rientrano i lavori antisismici e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). In sostanza, nel caso di interventi agevolati con la detrazione del sismabonus, non è possibile fruire di ulteriori limiti di spesa per altri interventi di recupero, in quanto per tutti i lavori indicati dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, il plafond è di 96.000 euro. Ciò vale anche ai fini del 110% (articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, circolare 24/E del 2020). Pertanto, se l’intervento antisismico ha superato il limite massimo di 96mila euro, cui commisurare la detrazione, le spese edilizie per il rifacimento degli interni delle singole unità immobiliari non fruiscono della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Solo se le stesse spese di ristrutturazione edilizia vengono sostenute in un anno successivo e sono abilitate da differente provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori, è possibile accedere, per tali lavori, della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie. Nessun problema, invece, per il cumulo tra ecobonus e sismabonus al 110%. È, quindi, possibile fruire del 110% anche nel caso di specie sia per gli interventi antisismici che per quelli di risparmio energetico. In caso di cumulo, le varie spese devono essere contabilizzate separatamente (fatture separate e eventuali bonifici di pagamento separati e corrispettivi in contratti individuabili specificamente per le diverse spese), in modo che in sede di verifica sia dimostrabile quanto speso per eco, per sisma e bonus ristrutturazioni.

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