La domanda

Un’impresa costruttrice al fine di godere del beneficio dell’esenzione per gli immobili merce in attesa di vendita ha presentato al Comune una dichiarazione Imu- per l’anno 2013- che evidenziava e individuava per ogni singolo immobile la spettanza dell’esenzione. il Comune con accertamento notificato il 21 dicembre 2023 emetteva avviso di accertamento esecutivo per l’anno 2019 riprendendo a tassazione Imu gli immobili merce con la motivazione che la dichiarazione Imu ha natura decadenziale a nulla rilevando la presentazione della dichiarazione che era stata presentata per l’anno 2013 e che non erano intervenute variazioni dello stato degli immobili, i quali permanevano nello stato di immobili merci ininterrottamente dall’anno 2013. Il comune non ha voluto tener conto delle indicazioni emanate dal Mef, dipartimento delle Finanze, risoluzione 7/DF del 6 novembre 2020. Il Comune non ha tenuto conto, fra le altre, dell’ordinanza della Cassazione 5191/2022 che nelle ragioni della decisione stabiliva l’obbligo della dichiarazione volto a chiedere l’esenzione ma precisando che la dichiarazione «ha effetto anche per gli anni successivi, salvo variazioni». È fondato o infondato l’accertamento ?
G. T. - Bergamo

L’accertamento del comune, per come descritto meriterebbe di essere oggetto di contestazione. La nuova Imu non ha eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza per ottenere l’esonero dall’Imu (Cassazione, sentenza 28806/2023). Dal 1° gennaio 2022, infatti, gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) sono espressamente esenti da Imu (comma 751, legge 160/2019), e ciò sino a che tale destinazione rimanga invariata. In passato...

Riproduzione riservata Ⓒ