Il socio superstite di una società in nome collettivo che rimane solo a seguito del recesso degli altri soci e che non ricostituisce la pluralità dei soci entro i sei mesi, ma decide di proseguire l’attività in forma individuale estinguendo la società, dovrà dichiarare nel proprio modello Redditi la differenza da recesso come in un normale recesso (differenza tra il valore del patrimonio sociale e il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione), oppure solo l’utile della società? Inoltre, considerata anche l’assenza di immobili nel patrimonio, in caso di cancellazione della Snc dopo i sei mesi senza un ulteriore atto notarile (come viene ammesso anche dal Registro delle Imprese), se l’operazione è soggetta al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, come viene corrisposta senza il riferimento a un atto? M. F. - Oristano
La mancanza della pluralità dei soci determina una causa legale di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2272 del Codice civile. I redditi prodotti dalla società di persone, fino alla data dello scioglimento, devono essere dichiarati con il modello Redditi società di persone, mentre i soci dovranno presentare la propria dichiarazione evidenziando nel quadro RH il corrispondente reddito di partecipazione. Il soggetto che continua l’attività dovrà inoltre compilare il quadro RG, se in contabilità...