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Da Snc a ditta individuale: trasformazione con imposta fissa di registro

Sul fronte dichiarativo il soggetto che continua l’attività dovrà compilare il quadro RG, se in contabilità semplificata, o RF, se in contabilità ordinaria, per dichiarare il proprio reddito d’impresa

La domanda

Il socio superstite di una società in nome collettivo che rimane solo a seguito del recesso degli altri soci e che non ricostituisce la pluralità dei soci entro i sei mesi, ma decide di proseguire l’attività in forma individuale estinguendo la società, dovrà dichiarare nel proprio modello Redditi la differenza da recesso come in un normale recesso (differenza tra il valore del patrimonio sociale e il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione), oppure solo l’utile della società? Inoltre, considerata anche l’assenza di immobili nel patrimonio, in caso di cancellazione della Snc dopo i sei mesi senza un ulteriore atto notarile (come viene ammesso anche dal Registro delle Imprese), se l’operazione è soggetta al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, come viene corrisposta senza il riferimento a un atto?
M. F. - Oristano

La mancanza della pluralità dei soci determina una causa legale di scioglimento della società ai sensi dell’articolo 2272 del Codice civile. I redditi prodotti dalla società di persone, fino alla data dello scioglimento, devono essere dichiarati con il modello Redditi società di persone, mentre i soci dovranno presentare la propria dichiarazione evidenziando nel quadro RH il corrispondente reddito di partecipazione. Il soggetto che continua l’attività dovrà inoltre compilare il quadro RG, se in contabilità semplificata, o RF, se in contabilità ordinaria, per dichiarare il proprio reddito d’impresa relativo al periodo successivo allo scioglimento.

Si evidenzia inoltre che, secondo il costante orientamento dell’agenzia delle Entrate, la prosecuzione dell’attività della società di persone in forma di ditta individuale non determina l’insorgenza di plusvalenze e minusvalenze, a condizione che il socio superstite conservi nella sua contabilità i medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società (in questo senso, si vedano la risposta 5 della circolare 54/E/2002, la risoluzione n. 47/E/2006 e la circolare n. 13/E/2008, che assimila la fattispecie ad una sorta di "trasformazione", tendenzialmente neutrale sotto il profilo fiscale).

Dal lato delle imposte indirette sui trasferimenti, all’atto dello scioglimento della società, con prosecuzione della ditta individuale, si verifica un’assegnazione di azienda che è assoggettata a imposta fissa di registro (citata risoluzione 47/E/2006 dell’agenzia delle Entrate).

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