Dal 1° gennaio il calzolaio rilascerà il documento emesso dal registratore telematico
A norma dell’articolo 1 del decreto ministeriale 10 maggio 2019, il calzolaio in oggetto è esonerato, fino al 31 dicembre 2019, dall’obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, sia per gli incassi concernenti le riparazioni di calzature (in ordine alle quali è esonerato dalla certificazione fiscale a sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera u, del decreto del Presidente della Repubblica 696 del 1996), sia per le operazioni collegate e connesse (quali vendite di lacci, lucidi, eccetera), per le quali occorre emettere scontrino o ricevuta fiscale. Tutte le predette operazioni devono continuare ad essere annotate nel registro corrispettivi di cui all’articolo 24 del decreto Iva, decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, fino alla data suindicata. Dal primo gennaio 2020, le certificazioni delle operazioni delle operazioni medesime avverrà mediante rilascio del documento commerciale emesso dal registratore telematico.
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