Dalle fatture al registro, il Fisco si dà sempre ragione
Lettura in controluce della circolare 8/E: i dubbi sull’elenco e sulla portata di sospensioni
È una prassi davvero oscillante, quella che si avverte dalla lettura delle risposte contenute nella circolare 8/E.
Vi sono, infatti, diverse “asimmetrie interpretative” che, in alcuni casi, vengono fatte derivare da una presunta volontà del legislatore. Al di là della volontà del legislatore (di cui si dirà), quello che è certo è che talune affermazioni contrastano decisamente con il dato normativo.
La proroga dei termini di accertamento
Sul tema si è intervenuti più volte e, quindi, si vogliono evitare ripetizioni. Tuttavia non si può fare a meno di segnalare l’erroneità di fondo della risposta 2.3. in materia di abuso del diritto. Viene affermato che un accertamento relativo al 2014 potrà essere effettuato anche entro il 31 dicembre 2022. Questo per effetto del differimento di 60 giorni contenuto nelle disposizioni sull’abuso del diritto - che comunque l’Agenzia raddoppia impropriamente anche fino a 120 giorni - a cui si sommerebbe, secondo le Entrate, l’oramai “famoso” differimento fino al 31 dicembre del secondo anno successivo per i periodi in scadenza nell’anno in cui si verifica la sospensione (articolo 12 del Dlgs 159/2015).
Ebbene, va ricordato che nella storica sentenza n. 247/2011 sul raddoppio dei termini di accertamento, la Corte costituzionale ha stabilito che i prolungamenti dei termini di rettifica non si possono cumulare con altri differimenti disposti da altre disposizioni astrattamente applicabili alla medesima fattispecie. Questo per escludere che la sommatoria di più differimenti dei termini di accertamento “possano concorrere a rendere irragionevolmente lunghi i termini i tempi dell’accertamento”. La Consulta si è riferita, in particolar modo, al differimento biennale (guarda il caso) dei termini di accertamento per chi non si era avvalso dei condoni della legge 289 del 2002, stabilendo che quest’ultimo non si poteva sommare al differimento del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fattispecie penalmente rilevanti.
È evidente, quindi, che l’Agenzia non potrà sommare al differimento biennale dei termini dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 quello dei 60 giorni (non fino a 120) previsto dalle disposizioni sull’abuso del diritto.
Fatture e imposta di registro
La circolare afferma – qui giustamente – che l’emissione delle fatture non è un adempimento rientrante tra quelli sospesi (fino al 31 maggio, articolo 62). La norma fa riferimento alla sospensione degli adempimenti “diversi dai versamenti” e con ciò si deve ritenere che tutti gli adempimenti che risultino in qualche modo prodromici rispetto a un versamento non siano sospesi (qui bisognerebbe distinguere se si tratta, a sua volta, di un versamento sospeso o meno). Ad ogni modo, posti questi presupposti, non si comprende davvero, invece, l’accordata sospensione (comunque non generalizzata) per l’imposta di registro, posto, tra l’altro, che il tributo non rientra tra quelli sospesi; soprattutto appare errata la risposta 1.21 a proposito dei contratti di locazione per i quali (articolo 17 del Dpr 131/1986) l’imposta viene liquidata dai contraenti e non dall’ufficio, come, invece, riporta la risposta.
Corrispettivi
Davvero “oscillante” è anche la risposta (1.7) sull’invio telematico dei corrispettivi, per il quale invio si dice che – in linea di massima – non si può fruire della sospensione. Si afferma che memorizzazione e invio dei corrispettivi “costituiscono un unico adempimento”. Peccato che la norma (sulla cui “paternità” si ha qualche sospetto) preveda due distinte sanzioni.
Ritenute appalti
Si afferma (risposta 1.9) che “i controlli da parte del committente sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore”. Risulta, quindi, ancora credibile il passaggio contenuto nella circolare 1/E/2020 secondo cui la (eventuale) violazione del committente non è una violazione di carattere tributario?
Bonus negozi e botteghe
Per il credito d’imposta previsto dall’articolo 65 del Dl viene affermato (risposta 3.1) che la norma “ha la finalità di ristorare il soggetto del costo sostenuto… sicché … il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento”. Tralasciando la stravagante tesi che un costo sostenuto maturerebbe, per un imprenditore, con il pagamento (?), si ricorda che le intenzioni del legislatore, in base all’art. 12 delle Preleggi, svolgono un ruolo soltanto servente (suppletivo) rispetto al dato letterale della legge. La cosiddetta ratio non può quindi trascendere il dato letterale, il quale – detto per inciso - esclude categoricamente la presa di posizione delle Entrate.
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di Eugenio della Valle