Decreto 231, confisca con amministratore
È obbligatoria la nomina dell’amministratore giudiziario in caso di sequestro di azienda per violazione della disciplina istituita dal decreto 231 del 2001. È una sentenza che si pone nel mezzo del dibattito su giustizia ed economia e sulle conseguenze delle decisioni della magistratura sull’andamento delle imprese, quella depositata ieri dalla Cassazione ( sentenza n. 6742/2018 della Terza sezione penale).
La Corte ha così respinto il ricorso presentato dalle difese di due società a responsabilità limitata che si erano opposte al decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di un pacchetto di beni aziendali del valore di quasi 3 milioni di euro nell’ambito di un procedimento aperto per reati ambientali. Il tribunale aveva a sua volta autorizzato l’utilizzo dei beni aziendali, ma aveva negato la possibilità di impiego della liquidità depositata su un conto corrente.
A fronte di questa situazione, l’impugnazione aveva messo in evidenza due elementi: da una parte l’impossibilità di un utilizzo solo limitato dei beni aziendali perchè una volta emesso un provvedimento positivo questo deve poi comprendere tutti i beni soggetti a sequestro per equivalente con l’obiettivo di assicurare la continuità dello sviluppo aziendale e mantenere i livelli occupazionali; dall’altra, poi, veniva contestata la nomina di un amministratore giudiziario, considerata non obbligatoria.
La Cassazione, tuttavia, non è stata di questo avviso e ha innanzitutto sottolineato come lo stesso decreto 231 prevede la possibilità del sequestro finalizzato alla confisca in una doppia forma: quella diretta, indirizzata al prezzo o profitto del reato e quella per equivalente, applicata nel caso in esame. In quest’ultima forma, poi, è espressamente previsto che la misura cautelare possa avere per oggetto anche società, aziende, titoli, quote azionarie, liquidità anche in deposito.
In tutte queste circostanze, ancora, il custode e amministratore giudiziario ne permette la gestione agli organi societari con l’esclusivo obiettivo di assicurare la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria. «La ratio di tale disposizione - ricorda la sentenza - è evidentemente quella di evitare che la disposta misura cautelare possa paralizzare l’ordinaria attività aziendale pregiudicandone la continuità e lo sviluppo e la funzione assegnata al custode amministratore giudiziario è quella di vigilare sull’utilizzo e sulla gestione dell’azienda e di riferirne all’autorità giudiziaria».
La nomina dell’amministratore giudiziario rappresenta quindi un passaggio ineludibile per l’eserczio dell’attività d’impresa e, nel caso sia stata omessa, la parte interessata deve rivolgersi all’autorità giudiziaria perchè provveda.
Regge poi al giudizio di legittimità anche la linea dei giudici di merito che avevano dato il via libera al management per la prosecuzione dell’attività utilizzando i beni dell’azienda ma non anche la liquidità confluita sui conti correnti. Su quest’ultima resta opportuna la conservazione del vincolo cautelare.
Cassazione, sentenza 6742/2018