Controlli e liti

DECRETO FISCALE/2 - Contributi Inps fuori dalla definizione liti

immagine non disponibile

di Salvina Morina e Tonino Morina

Nel caso di accertamento relativo a un artigiano o commerciante, per chiudere la lite in corso con il Fisco, oltre alle imposte (Irpef, Irap, Iva, addizionali) si devono versare anche i contributi Inps indicati nell’accertamento?

La risposta è negativa. Per la definizione delle liti pendenti, è chiesto il pagamento di un importo pari al valore della controversia, cioè alle sole imposte. Il valore della lite è infatti pari alla somma delle maggiori imposte accertate, senza considerare gli interessi, le sanzioni e i contributi previdenziali. Ad esempio, in caso di accertamento con richiesta di imposte per 60mila euro, sanzioni 72mila euro, contributi Inps 18mila euro, e interessi 21mila euro, in totale 171mila euro, il valore della lite è pari a 60mila euro. Se le liti riguardano esclusivamente gli atti di irrogazioni di sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni.

In caso di soccombenza dell’agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata entro il 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

La norma sulla definizione agevolata si applica alle liti per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato all’ufficio delle Entrate entro il 24 ottobre 2018 e nei cui confronti, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Come si è detto, la chiusura delle liti non prevede alcun pagamento per i contributi Inps eventualmente indicati negli atti di accertamento.

Infatti, per le precedenti chiusure delle liti, l’istituto previdenziale ha chiesto il 100% dei contributi accertati dal Fisco, senza considerare in alcun modo la definizione fatta dal contribuente e nemmeno gli eventuali esiti del contenzioso. Vanno in questa direzione anche le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare 140 del 2 agosto 2016, in occasione della chiusura liti, a norma dell’articolo 39 del decreto legge 98/2011. Indicazioni che valgono anche per la chiusura liti di cui all’articolo 11 del decreto legge 50 del 24 aprile 2017 e per la nuova definizione, di cui all’articolo 6 del decreto legge 119/2018. Per l’Inps, in base a quanto riportato nella predetta circolare «non può ritenersi che la definizione della lite … determini la quantificazione di un reddito inferiore rispetto a quello oggetto dell’accertamento. Quindi, in relazione agli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, gli stessi non avranno efficacia sulle azioni di recupero promosse dall’Istituto il quale procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull’intero ammontare originariamente accertato». L’istituto previdenziale tuttavia non può pretendere nulla basando la propria richiesta solo sull’accertamento emesso dall’ufficio delle Entrate. In verità, l’agenzia delle Entrate, nella direttiva del 28 dicembre 2012, aveva promesso di risolvere il “problema Inps”, visto che si era riservata di fornire indicazioni in merito alle residue quote eventualmente da iscrivere sulla scorta delle determinazioni dell’Inps nel frattempo interpellato dalla stessa agenzia delle Entrate. Le “determinazioni dell’Inps” sono rimaste solo una promessa, considerato che, con la predetta circolare Inps 140 del 2 agosto 2016, si sono complicate le chiusure delle liti precedenti. Insomma, più di 16 anni dalla chiusura delle liti di cui all’articolo 16 della legge 289/2002, senza che nessuno abbia mai risolto il problema dei contributi Inps. Resta fermo che, in questo modo, anziché alleggerire il contenzioso, lo si alimenta, creando disorientamento ai contribuenti. Visto che la nuova chiusura delle liti prevede la presentazione della domanda entro il 31 maggio 2019, c’è tempo per mettere la parola “fine” al problema dell’Inps e dei contributi previdenziali.

SALVINA MORINA

TONINO MORINA

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©