L'esperto rispondeImposte

Deducibile il canone del negozio utilizzato come ufficio

immagine non disponibile

di Cristina Odorizzi

La domanda


Una società di capitali diviene locataria di un immobile, classificato come negozio ma utilizzato come ufficio e per l’esercizio della propria attività di agenzia.
Il costo del canone di affitto è deducibile per la società? Il costo delle manutenzioni ordinarie sull’immobile è deducibile ? E l’Iva sullo stesso è detraibile?
G.E. – Macerata

Ai fini della risposta al quesito ci si sofferma in premessa sulla distinzione fra immobili strumentali per destinazione e strumentali per natura nell’ambito del reddito d’impresa. La norma di riferimento è costituita dall’’articolo 43 Tuir, che introduce il duplice concetto di immobili strumentali per destinazione e di immobili strumentali per natura, ove l’immobile strumentale per destinazione è quello utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore. Mentre l’immobile strumentale per natura è l’immobile che per le proprie caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
Quest’ultimo concetto è di particolare rilevanza in quanto l’immobile strumentale per natura è comunque strumentale e, quindi, ha costi deducibili anche se non utilizzato o concesso a terzi in locazione o comodato.
Quindi la strumentalità per natura è tale da fagocitare il concetto di strumentalità per destinazione, con la conseguenza che un immobile strumentale per natura è anche e comunque strumentale per destinazione. Unico onere per ottenere il riconoscimento fiscale della strumentalità è costituito dall’indicazione degli immobili nel libro inventari o nel libro beni ammortizzabili per le imprese in regime di contabilità semplificata.
Entrando nello specifico, l’individuazione degli immobili strumentali per natura è legata alla relativa destinazione catastale, per cui sono strumentali per natura tutti gli immobili diversi da quelli abitativi, ovvero gli interi gruppi B, C, D ed E e la categoria A/10 nel solo caso in cui la destinazione a studio o ufficio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria (Rm 3 febbraio 1989, n. 3/330).
La strumentalità per natura ha carattere oggettivo, non rilevando l’utilizzazione o meno del bene per l’esercizio dell’impresa. A differenza delle immobilizzazioni strumentali per destinazione, gli immobili rientranti nelle categorie catastali sopra ricordate, proprio in virtù delle loro caratteristiche strutturali, sono da considerare comunque strumenti dell’attività commerciale del soggetto possessore anche quando gli stessi non sono impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa o non lo sono direttamente, perché dati a terzi in locazione o comodato.
In sostanza, con riferimento a tali immobili, esiste una presunzione assoluta di strumentalità, indipendentemente dall’effettivo utilizzo e dalla modalità con cui i beni in parola partecipano al processo produttivo (risoluzione 9 aprile 2004, n.56/E).
Pertanto la risposta al quesito del lettore è positiva in quanto l’immobile utilizzato è effettivamente un immobile strumentale per destinazione e quindi a prescindere dal fatto che l’utilizzo è non conforme alla destinazione urbanistico-catastale dell’immobile. Su tale ultimo fronte rimangono aperti i rischi relativi ma di tipo non fiscale.
Ugualmente è detraibile l’Iva trattandosi di immobile a destinazione non abitativa dal punto di vista catastale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©