La domanda


Il contributo di consorzio di bonifica risulta essere deducibile in determinate situazioni.Possiedo due case nello stesso comune, una come abitazione principale dove non si paga Imu e dal prospetto di liquidazione del 730 compare come reddito di abitazione principale sommato al reddito complessivo e poi dedotto e l’altra come seconda casa non affittata e non utilizzata considerata come redditi di fabbricati il cui reddito per un determinato importo concorre al reddito complessivo e quindi viene tassato. Per entrambe le case si versa il contributo di bonifica. L’intero importo è deducibile ai fini fiscali nel modello 730?
C.T. – Padova

I contributi versati a consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione sono deducibili anche se relativi ad immobili tenuti a disposizione, in quanto non locati o non affittati, il cui reddito non concorre alla formazione di quello complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’Irpef da parte dell’Imu (risoluzione 44/E/2013). La deduzione compete anche se il contributo obbligatorio attiene all’abitazione principale, il reddito della quale, pur non essendo di fatto assoggettato a prelievo Irpef (beneficiando della deduzione di un importo pari alla relativa rendita catastale), concorre “virtualmente” alla formazione del reddito complessivo.

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