Imposte

Deducibili i costi pagati a garanzia delle linee di credito della controllata

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di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

Soggettività giuridica distinta tra società garante e società garantita e conseguente esclusione di presunzione di gratuità delle operazioni infragruppo. Autonomia patrimoniale tra società controllante e società controllata e conseguenti operazioni commerciali poste da entrambe le parti per il raggiungimento di interessi comuni. Possibile azione revocatoria ordinaria e fallimentare per la messa in atto di atti a titolo gratuito che abbiano causato un depauperamento del patrimonio della società garante. Sono tutti questi i motivi per cui sono deducibili i costi pagati dalla controllata alla controllante per il rilascio della lettere di patronage a garanzia delle linee di credito della controllata. Così la Cassazione con sentenza n. 18815/2017 .

La «lettera di patronage»
La lettera di patronage o lettera di gradimento, è una dichiarazione rilasciata generalmente dalla società capogruppo o controllante, ad una banca in sostituzione di una fideiussione vera e propria al fine di ottenere, rinnovare o mantenere un finanziamento ad una sua partecipata o controllata. La società capogruppo o controllante non rilascia generalmente gratuitamente questa lettera, ma richiede un compenso, che risulta essere un costo per la controllata. Ma l'Amministrazione contesta i requisiti dell'effettività e dell'inerenza di tali costi in quanto la garanzia prestata dalla controllante consente alla controllata la concessione dei finanziamenti alla Spa italiana strettamente funzionali allo svolgimento della propria attività di finanziamento a concessionari ed clienti di quest'ultima.
La vicenda. La società propone ricorso introduttivo ed oppone due profili sul questo specifico rilievo (si tralasciano gli altri): a) Il costo sostenuto per i servizi di patronage forniti dalla controllante è congruo in quanto essa ha applicato per la sua remunerazione i tassi di interesse di mercato correnti; b) La garanzia prestata ha consentito la concessione di finanziamenti funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa e dunque il costo sostenuto può dirsi inerente. L'Amministrazione resiste: a) La contribuente non ha provato la remunerazione dei costi alla controllante; b) Non è stata neppure provata l'inerenza all'attività imprenditoriale.
I giudici di merito di entrambi i gradi danno torto alla società. Secondo la Ctr, in particolare, è indeducibile il costo inerente alla garanzia prestata dalla controllante per difetto del requisito dell'effettività, perché la lettera di patronage non svolge la funzione calmieratrice sugli interessi passivi dovuti dalla società italiana e dell'inerenza, sia perché la concessione di tale garanzia infragruppo avviene, di norma, a titolo gratuito, sia per la mancanza di condizioni di concorrenzialità, poiché in situazioni comparabili, nessun soggetto indipendente sarebbe stato disposto a negoziare un servizio a condizioni simili a quelle effettivamente praticate dalla parti.

Il ricorso
La pensa diversamente la società che ricorre in Cassazione contestando alla Ctr di aver violato il combinato disposto del settimo comma dell'articolo 110, del quinto comma dell'articolo 109 e dell'articolo 9 del Tuir. Nello specifico la Ctr ha violato la norma che non impone la gratuità delle prestazioni intercorse tra imprese collegate, essendo un riferimento il valore normale delle stesse prestazioni. E la Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata, per i seguenti tre motivi:
• la società garante è un soggetto giuridico distinto dalla società garantita, anche se è titolare della maggioranza delle azioni di quest'ultima, le cui prestazioni commerciali a favore della società controllata sono valutate secondo gli ordinari criteri di mercato, salvo specifiche eccezioni che sono disciplinate espressamente ma che non ricorrono nel caso di specie;
• l’autonomia patrimoniale delle società controllata e controllante esclude l'esistenza nell'ordinamento giuridico di una sorta di presunzione di gratuità che assiste le concessioni di garanzia prestate dalla capogruppo a favore delle proprie controllate. Anzi, sono conformi all'interesse dello stesso gruppo societario le prestazioni commerciali da società controllante a società controllate rientranti nell'ambito degli ordinari e consuetudinari rapporti;
• la prestazione di garanzia nell'ambito dei gruppi societari può essere oggetto di azione revocatoria ordinaria e fallimentare qualora essa configuri un atto a titolo gratuito che abbia causato un depauperamento del patrimonio della società garante e ciò conferma indirettamente e pienamente le argomentazioni dianzi esposte.

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