L'esperto rispondeControlli e liti

Definizione delle liti, imposte e sanzioni si pagano a prescindere dall’esito delle sentenze

immagine non disponibile

di Rosanna Acierno

La domanda

Definizione agevolata delle controversie tributarie: una cartella emessa 36bis per rettifica di un credito Iva a seguito di omissione in dichiarazione. L’Agenzia in autotutela sgrava la cartella per l’intera imposta, confermando sanzione e interessi. La Commissione provinciale accoglie il ricorso del contribuente e annulla la cartella. Volendo usufruire della definizione, cosa si deve pagare? Solo gli interessi o nulla, non essendoci imposta dovuta?

Al fine di rispondere al quesito, occorre innanzitutto precisare che la definizione delle liti comporta la debenza delle imposte (se dovute) e lo stralcio, per intero o del 60% delle sanzioni, a prescindere dall’esito delle sentenze nel frattempo depositate.
Non tenendo dunque conto della sentenza emessa dalla Ctp con cui è stata annullata la cartella, nel caso prospettato, ai fini della eventuale definizione agevolata occorrerà fare riferimento alle somme iscritte a ruolo richieste mediante la cartella impugnata.
Pertanto, laddove richiesti, saranno comunque dovuti gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo fino a 60 giorni dopo la notifica della cartella, le spese di notifica della cartella, nonché l’aggio della riscossione. Con riferimento, invece, alle sanzioni, occorrerà verificare se esse sono o meno collegate al tributo. Nel primo caso, infatti, non saranno dovute, mentre nel secondo caso saranno dovute nella misura del 40%.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©