Imposte

Depositi fiscali, trader di carburanti sotto controllo

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

I trader di carburanti, stabiliti dentro o fuori dalla Ue, che intendono avvalersi di un deposito fiscale o di un destinatario registrato devono presentare apposite istanze e comunicazioni al competente Ufficio delle Dogane.

Il Dm Economia del 12 aprile 2018 ha infatti declinato le norme applicative di una delle maggiori novità introdotte con la legge di Bilancio 2018: tutti i terzi che intendono operare presso un deposito in regime sospensivo dell'accisa devono essere preventivamente identificati ed autorizzati dall'amministrazione.

Le norme in materia si presentano molto rigide e nascono con una netta vocazione antifrode, facendo il paio con l'altra grande novità introdotta a fine 2017, relativa al pagamento dell'Iva con F24 per carburanti in estrazione da un deposito. Tuttavia, mentre quest'ultima norma, dopo i relativi Dm applicativi, è ancora in attesa di chiarimenti da parte del Fisco, il regime identificativo dei trader trova ora una pressoché compiuta disciplina.

In buona sostanza, il soggetto non esercente un deposito cosiddetto “ausiliario” (deposito fiscale ex articolo 23 Tua - Testo unico delle accise - e destinatario registrato ex articolo 8 del Tua), prima di procedere con le attività deve presentare apposita istanza o, nel caso di soggetti già titolari di codice accisa, deve presentare apposita comunicazione. Solo se autorizzati – o comunque dopo la comunicazione – i soggetti in questione possono iniziare le attività di trading e di deposito presso terzi.

Ovviamente, al vaglio dell'amministrazione, prima del via libera all'attività, è l'affidabilità del soggetto in termini di precedenti penali, fiscali, fallimentari e tributari, anche in relazione ai soggetti che ne esercitano gestione e controllo, in diritto e, si badi, in fatto.

Specularmente, le attività in esame non possono iniziare neppure in mancanza dell'atto di assenso prestato dal depositario, il quale in buona sostanza acconsente allo svolgimento del servizio. Questo punto non deve distogliere dal regime identificativo dei responsabili d'imposta, che restano quelli, sui quali spesso si discute, generalmente individuati dal Tua, con riferimento in primis agli stessi depositi o destinatari registrati. Diverso è invece il tema sanzionatorio, laddove la norma in questione già prevede sanzioni specifiche per eventuali omissioni procedurali da irrogare ex Dlgs 472.97.

Un ulteriore aggravio per i trader o, in generale, per i terzi depositanti sta negli adempimenti contabili posti in capo ad essi; i soggetti in questione, infatti, devono redigere un riepilogo dei quantitativi, distinti per tipo e destinazione d'uso (non sempre nota), dei prodotti energetici stoccati, ripartiti per deposito ausiliario.

È dunque evidente l'indirizzo regolamentare che è nel senso, condiviso anche dal mercato, di porre un freno alle frodi che negli ultimi anni hanno inquinato gravemente il settore, rivolgendo i controlli a tutti i soggetti del mercato, stabiliti e non, creando di fatto un nuovo soggetto fiscale rilevante nel regime delle accise, ossia il trader.

Da ultimo, si annotano i tempi relativamente lunghi di entrata in vigore del provvedimento, attivo dal primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta, che si aggiungono ai 60 già previsti per legge.

Al rinnovato quadro vigente in materia di accise introdotto dalla legge di Bilancio, le cui misure antifrode sono riassumibili nel trittico “fattura elettronica”, “identificazione dei trader”, “pagamento Iva F24”, resta di fatto un ultimo grande passo stimolato dalla norma: la nuova prassi sui dati dei Das (documenti di accompagnamento semplificato)che scortano prodotti assoggettati ad imposta, in attesa della loro telematizzazione ormai indifferibile.

Dm Economia 12 aprile 2018

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