Adempimenti

Depositi Iva, autofattura allo Sdi solo per i residenti

immagine non disponibile

di Alessandro Mastromatteo e Federica Polsinelli

L’autofattura di estrazione dei beni da un deposito Iva deve essere inviata al sistema d’interscambio solo da parte di operatori residenti o stabiliti e non anche dai soggetti non residenti identificati in Italia. Questa è la conclusione a cui arriva la risposta 104 di ieri dell’agenzia delle Entrate.

L’estrazione per la commercializzazione o l’utilizzo in Italia dei beni immessi nel deposito Iva comporta il pagamento dell’imposta mediante emissione di un’autofattura. In particolare, il deposito Iva si configura a tutti gli effetti come un deposito fiscale speciale, che consente di differire il momento di assolvimento dell’imposta alla data di estrazione dei beni immessi in consumo nel territorio dello Stato, attraverso l’applicazione del meccanismo del reverse charge. Con l’estrazione dei beni dal deposito Iva si va poi a concludere il regime di sospensione d’imposta.

L’operatore italiano che procede all’estrazione deve documentare l’operazione emettendo autofattura di acquisto e procedendo successivamente all’annotazione della fattura, esclusivamente nel registro degli acquisti. Pertanto, tenuto conto che l’obbligo di e-fattura decorre dal 1° gennaio 2019 per i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, occorre verificare se l’estrazione dei beni dal deposito debba essere gestita mediante un’autofattura cartacea o elettronica.

Sul punto si rende opportuno richiamare il chiarimento (2.16) reso dall’agenzia delle Entrate nel corso del convegno del 15 gennaio scorso promosso dal Cndcec, secondo cui l’autofattura in esame va emessa in formato elettronico. Nello specifico, il documento che si formerà al momento dell’estrazione dovrà essere trasmesso via Sdi e contenere i dati identificativi dell’operatore residente o stabilito che ha effettuato l’estrazione sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente. La stessa fattura elettronica concorrerà poi alla liquidazione periodica dell’Iva.

Sul tema arriva ora la risposta 104/E/2019. L’istante chiedeva se l’obbligo di autofattura, emessa in formato elettronico all’atto di estrazione dei beni dal deposito Iva, trovasse applicazione anche nei confronti di soggetti esteri identificati in Italia tramite rappresentante fiscale, come appunto nel caso prospettato nell’interpello. L’istanza si presenta più che legittima se si pensa che, in un quadro normativo piuttosto mutevole, questi soggetti, inizialmente contemplati tra i soggetti destinatari dell’obbligo di fattura elettronica, sono stati esclusi prima dalla circolare 13/E/2018 e dopo, in via definitiva, dal Dl 119/2018.

In ogni caso, la risposta dell’agenzia è stata più che netta e soprattutto conforme al dettato normativo, decretando di fatto l’esclusione dei soggetti identificati dall’obbligo di emettere autofattura elettronica per estrazione dei beni da un deposito Iva e specificando, al tempo stesso, che il rappresentante fiscale dell’istante potrà procedere all’emissione delle autofatture in esame in modalità analogica o elettronica extra Sdi. A completare il perimetro applicativo, è poi la conferma relativa all’esclusione di tali soggetti anche dalla nuova comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015 (cosiddetto «esterometro»).

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 104/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©