Imposte

Depositi, «tutela» in titoli o polizza

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di Roberta De Pirro

Estrazione di beni dai depositi Iva: resi noti i modelli per prestare la garanzia. Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 marzo 2017 viene messo l’ultimo tassello alla disciplina sull’estrazione dai depositi Iva di beni di provenienza extra-comunitaria introdotti in regime di libera pratica.

Secondo l’articolo 50-bis, comma 4 del Dl 331/93, come modificato dalla legge 225/16, il soggetto estrattore può, all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito, assolvere l’Iva con il meccanismo del reverse charge solo previa presentazione di garanzia. Quest’ultima non è necessaria se, in base all’articolo 2 del Dm 23 febbraio 2017, il soggetto che procede all’estrazione dei beni, possiede determinati requisiti di affidabilità, la cui sussistenza deve essere attestata con la presentazione di una dichiazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in conformità al modello approvato con il provvedimento del 24 febbraio 2017.

In assenza di questi requisiti, occorre presentare garanzia, con le stesse modalità previste per i rimborsi Iva di ammontare superiore a 30mila euro (articolo 38-bis, comma 5 del Dpr 633/72), in favore dell’ufficio dell’agenzia delle Entrate, per un importo corrispondente all’imposta dovuta. La garanzia deve avere una durata di sei mesi a decorrere dalla data di estrazione. Una copia deve essere consegnata al gestore del deposito all’estrazione dei beni.

Il provvedimento diffuso ieri fornisce due modelli di garanzia. Il primo riguarda la costituzione di un deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso un intermediario finanziario o una banca e deve essere compilato dall’intermediario. Il secondo consiste nel rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria e alla sua compilazione deve provvedere la società o banca che rilascia la garanzia. I modelli vanno consegnati alla direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente (soggetto che intende estrarre i beni dal deposito Iva). In ciascuno di essi occorre indicare in che data avverrà l’estrazione dei beni nonché il valore complessivo in euro dell’estrazione.

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