Design e beni immateriali, possibile intreccio di bonus
Gli investimenti «non Industria 4.0» possono avere il credito d’imposta del 10%. I settori come moda e arredo hanno anche le agevolazioni per l’«innovazione estetica»
I beni immateriali “non Industria 4.0” diventano agevolabili con credito d’imposta. Si tratta di beni strumentali nuovi e diversi da quelli che ormai da qualche anno generavano il bonus fiscale, cioè gli immateriali citati nell’allegato B della legge 232/16 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi con Industria 4.0).
Per questi beni immateriali il credito d’imposta è fissato nella misura del 10% del costo sostenuto ed è utilizzabile in compensazione dall’entrata in funzione del bene stesso, anche in un’unica rata, a condizione che l’impresa realizzi ricavi non superiori a 5 milioni.
I beni agevolati
Ma, in concreto, di quali beni stiamo parlando? Per qualificarli è utile far riferimento al concetto espresso dal documento Oic 24, paragrafo 9: «I beni immateriali sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati». Poco oltre nello stesso documento si citano i diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili.
Quindi possiamo dire che un’impresa che nel 2021 (o a partire dal 16 novembre 2020) abbia sostenuto costi per realizzare, ad esempio, un marchio (che inizia a utilizzare nel 2021) può beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 1054, della legge 178/20, pari al 10% del costo.
L’altro bonus innovazione
Lo stesso investimento accede però a un’altra misura di favore, nel caso in cui l’impresa in questione appartenga ai settori indicati nell’articolo 1, comma 202, della legge 160/19: cioè «tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica». Per queste imprese è infatti previsto un credito d’imposta che favorisce le attività innovative di design e ideazione estetica, la cui misura è stata incrementata al 10% (
Il Dm 19 giugno 2020 (all’articolo 4), disciplinando l’applicazione del credito d’imposta alle attività di design e innovazione estetica, qualifica come attività ammissibili al bonus quelle che hanno l’obiettivo di generare prodotti per i quali sono proposti, a titolo esemplificativo, oggetti industriali ed artigianali, quali le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. Non sembra esserci dubbio, quindi, che la creazione di un marchio (simbolo grafico) rientra tra le attività ammissibili al credito d’imposta. Ora si tratta di capire se le due misure prevedano una qualche forma di incumulabilità.
Cumuli e calcoli
Sul fronte del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali, all’articolo 1, comma 1059, ultimo periodo, si afferma che il bonus è cumulabile con altre agevolazioni, purché il cumulo non porti a ottenere benefici superiori al costo sostenuto. Per quanto riguarda la base di calcolo, si ricorda che la circolare 4/E/2017, al paragrafo 5.4 (poi confermato per il credito d’imposta dall’interpello 75 del 2021), stabilisce che per il calcolo del bonus fiscale si assume il bene al lordo di contributi in conto impianti. Si può quindi dire che il credito d’imposta per design e ideazione estetica non influenzi il calcolo del tax credit per investimenti.
Discorso diverso, invece, per il calcolo del credito d’imposta per design e ideazione estetica, visto che all’articolo 1, comma 202, della legge 160/19 si afferma che la base di calcolo è assunta «al netto di altre sovvenzioni o contributi di qualsiasi tipo». Questo passaggio è stato confermato nella risposta all’interrogazione parlamentare n- 5-03577 del 13.2.20, e nella nozione di sovvenzione dovrebbe rientrare anche il credito d’imposta investimenti. Si potrebbe dire – ma il condizionale è d’obbligo – che il costo complessivo da assumere quale base di calcolo vada nettizzato del credito d’imposta investimenti. Dal punto di vista pratico, si potrebbe prima calcolare il credito d’imposta investimenti e poi ridurre la base di calcolo per il credito attività design e ricerca dell’importo pari allo stesso credito d’imposta investimenti. Una conferma da parte delle Entrate sarebbe auspicabile.
L’ESEMPIO
Il caso concreto
La società Alfa Srl operante nel settore della moda ha deciso di creare un marchio. A tal fine intende utilizzare un lavoratore dipendente di 30 anni (assunto a tempo indeterminato) , in possesso di laurea in design e al primo impiego, il quale lavora sul progetto per 3 mesi con un costo del lavoro pari a 10.000 €. Inoltre sostiene un costo di ulteriori 10.000 € per prestazioni di lavoro autonomo direttamente afferenti il marchio. Il costo totale, che viene capitalizzato, è quindi pari a 20.000 euro.
Calcolo del credito d‘imposta per investimenti
Viene assunto il costo capitalizzato di 20.000 € che origina un credito d'imposta di 2.000 €. Dal momento che l’azienda ha un fatturato di 3 milioni di euro, ha diritto a utilizzare in unica soluzione il credito d’imposta in compensazione dell’Iva dovuta relativa alla liquidazione del mese di maggio 2021.
Calcolo del credito per design e ideazione estetica
Il costo del lavoro del dipendente rileva per 15.000 € (10.000 x 150%), cui si somma il costo della consulenza: il tutto ridotto di 2.000 € ( pari al credito d’imposta investimenti), per un totale di computo pari a 23.000 €. Tale dato al 10%, pari a 2.300 €, genera il credito d’imposta da ricerca e sviluppo che viene utilizzato in compensazione dal 2022 per la prima di 3 quote annuali, pari a 766,66 €. La compensazione potrà avvenire dopo aver ottenuto la certificazione da parte del revisore, il cui costo, per semplicità di esempio, non viene considerato.
Contabilizzazione dei crediti d'imposta
In entrambi i casi si procede a contabilizzare il contributo in conto impianti per un totale di 4.300 €, che vengono riscontati passivamente per 17/18: quindi la quota di provento che resta nel conto economico 2021 è di 238 euro.
Controllo di capienza nel costo sostenuto
I due crediti d’imposta sono cumulabili, ma la somma delle sovvenzioni non deve superare il costo sostenuto per creare il bene immateriale.
La somma dei crediti d’imposta è pari a 4.300 €, a fronte di un costo sostenuto di 20.000 €. Quindi il controllo di capienza dà esito positivo.
Giorgio Gavelli, Fabio Giommoni
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