Detraibilità e deducibilità totale per omaggi fino a 50 euro
Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, un tema fiscale interessante è quello del trattamento sia ai fini Iva, sia ai fini delle imposte sui redditi delle cd. spese di rappresentanza, che risultano essere connotate dal requisito della gratuità.
Partendo dall'Iva, la lettera h) dell'articolo 19-bis1 Dpr 633/1972 dispone l'indetraibilità oggettiva dell'imposta assolta con riferimento a spese considerate di rappresentanza ai fini delle imposte sui redditi, salvo che per i beni di valore unitario non superiore a 50 euro.
Le condizioni per sfruttare la detrazione Iva sui beni cd. omaggio sono due: il valore unitario deve essere inferiore a 50 euro e, ulteriore condizione, non si deve trattare di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività propria dell'impresa. In questo caso, i beni possono godere della detrazione Iva ed essere ceduti gratuitamente senza applicazione dell'imposta, anche attraverso un'autofattura o l'annotazione in un apposito registro degli omaggi.
Sempre in tema Iva, l'agenzia delle Entrate, con la circolare 54/E/2002, ha chiarito che la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis1, lettera f), Dpr 633/1972 - che stabilisce l'indetraibilità dell'Iva assolta sull'acquisto di alimenti e bevande che non siano oggetto dell'attività d'impresa - non trova applicazione per gli acquisti di tali prodotti, quali, ad esempio, panettoni, vino ecc., che risultino essere di valore unitario non superiore a 50 euro, e destinati a essere ceduti a titolo gratuito. Anche in questo caso, infatti, si rende applicabile la appena citata disposizione di cui alla lettera h) dell'articolo 19-bis1.
Sul fronte delle imposte dirette, stabilisce in via generale il Dpr 917/1986 che le spese di rappresentanza sono deducibili, ma solo se rispondenti a due requisiti: quello dell'inerenza, stabilito con Dm 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle spese stesse, e quello della congruità.
Per quanto riguarda il secondo requisito, per individuare la congruità la norma ha agganciato determinati coefficienti all'ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa a periodo in cui tali spese sono sostenute.
Tali coefficienti, che erano inizialmente determinati all'interno del Dm 19 novembre 2008, sono stati poi inseriti dal decreto internazionalizzazione 147/2015, a partire dallo stesso 2015, all'interno dell'articolo 108, comma 2, Tuir.
Una particolare disposizione riguarda sempre i beni ceduti gratuitamente e di modico valore. A tal riguardo, all'articolo 108, comma 2, terzo periodo, vi è una deroga alle regole generali sulle modalità di deducibilità di cui già si è detto.
Viene, infatti, specificato che le spese sostenute per l'acquisto di beni da distribuire gratuitamente possono essere integralmente dedotte, senza farle rientrare nel plafond della congruità, se il costo unitario degli stessi non supera 50 euro.
È bene tenere presente che, con circolare 29/E/2009, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, per determinare il valore unitario di 50 euro, bisogna fare attenzione a come risulta composto l'omaggio: nel caso in cui, infatti, esso risulti composto da più beni, la soglia di 50 euro deve essere riferita al valore complessivo dell'omaggio e non a quello dei singoli beni che lo compongono.
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