Adempimenti

Detrazione Iva a forfait sulle carni fino al 2020

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di Gian Paolo Tosoni

Proroga triennale fino al 2020, per le percentuali di compensazione che forfettizzano la detrazione Iva per le cessioni di animali vivi sia bovini che suini. Lo prevede l’articolo 48 del Ddl di bilancio .

Il Dm 27 gennaio 2017 a seguito della legge di bilancio dello scorso anno ha previsto il 2017 queste percentuali di compensazione:

7,65% per bovini e bufali vivi;

7,95% per i suini vivi .

Fino al 2015 la misura della percentuale di compensazione era del 7% per i bovini e 7,3% per i suini, cosicché gli allevatori hanno potuto usufruire per gli anni 2016 e 2017 di un aumento dello 0,65 per cento. Tale aumento viene ora confermato per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Il Ddl di bilancio 2018 dispone che il Mef e ministero delle Politiche agricole emanino un decreto entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per stabilire la percentuale di compensazione sulle cessioni di bovini (che comprendono anche il genere del bufalo) in misura non superiore al 7,7% e quella per i suini vivi nella misura massima dell’8 per cento. Queste misure erano previste anche nelle Finanziarie degli anni scorsi ma poi il ministero le ha fissate nella misura del 7,65% per i bovini e del 7,95% per i suini e probabilmente questa sarà la misura anche per il prossimo triennio. La spesa massima per lo Stato è di 20 milioni di euro annui.

Per i produttori agricoli che adottano il regime speciale Iva (articolo 34 del Dpr 633/72,) le percentuali di compensazione applicate sull’ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli corrispondono alla detrazione che sostituisce l’Iva sugli acquisti. Quindi, qualora l’imposta assolta sugli acquisti risulti inferiore a quella detraibile con le percentuali di compensazione, la differenza rappresenta una rendita fiscale per il produttore agricolo e quindi una sostanziale integrazione del prezzo. Al contrario qualora l’Iva assolta sugli acquisti sia superiore a quella detraibile determinata con le percentuali di compensazione, il regime speciale non conviene. Ciò può avvenire nell’allevamento di bovini quando l’acquisto del vitello da destinare all’ingrasso, che sconta l’Iva del 10%, è oneroso; in questo caso la detrazione del 7,65 sul prezzo di vendita, può essere inferiore all’Iva sugli acquisti.

La detrazione forfettaria

La detrazione forfettaria mediante le percentuali di compensazione comporta che l’Iva detraibile non corrisponde all’imposta assolta sugli acquisti, ma a quella determinata con l’applicazione della percentuale all’ imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate

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