Contabilità

Detrazioni d’imposta, per l’Oic si tratta di proventi

Rischio di penalizzazioni con effetti sui rendiconti già depositati

di Giorgio Gavelli

La versione definitiva del documento Oic sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali (si veda l’articolo) non mancherà di creare difficoltà alle imprese interessate. Se, sotto l’aspetto contabile, si devono gestire passaggi complessi del tutto innovativi, dal lato fiscale il rischio concreto è di trovarsi di fronte a vere e proprie penalizzazioni. Il tutto, purtroppo, già con effetto sui bilanci in corso di deposito e, presumibilmente, anche per le detrazioni in essere da anni, come il 65% di ecobonus.

Il documento definitivo conferma che, anche nel caso in cui l’impresa committente mantenga presso di sé la detrazione, il beneficio fiscale è assimilabile a un contributo in conto impianti, in contrasto con quanto affermato solo un anno fa dall’agenzia delle Entrate in sede periferica (Dre Piemonte, risposta ad interpello 901-445/2020).

Questo determina l’iscrizione di un provento che, con il metodo diretto, riduce il costo del cespite agevolato, mentre con quello indiretto viene iscritto nella parte alta del conto economico (voce A.5). L’unica eccezione – come avevamo anticipato su queste pagine (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° ottobre 2020) si ha quando l’intervento riguarda beni iscritti nelle rimanenze (avviene di frequente con l’ecobonus o il bonus facciate), nel qual caso il beneficio viene ricondotto a un contributo in conto esercizio da contabilizzare secondo il paragrafo 14 del documento Oic 13.

Tornando al caso più comune dei beni agevolati immobilizzati, il problema di questo inquadramento è che, con il metodo diretto, viene meno (fino ad azzerarsi nel caso del 110%) la base per gli ammortamenti, con estrema difficoltà a trovare una disposizione che ne consenta la deduzione in dichiarazione.

Con il metodo indiretto (comunque preferibile), gli ammortamenti hanno in contrapposizione quote di provento la cui sorte fiscale è tutta da scrivere (fino ad oggi, poiché la detrazione veniva iscritta riducendo le imposte, nessuno si è posto il problema), così come è indefinito il trattamento tributario del provento finanziario “spalmato” negli anni col metodo finanziario (costo ammortizzato nei bilanci ordinari) o con i risconti passivi (bilanci abbreviati).

Giova rammentare che considerare una detrazione d’imposta alla stregua di materia imponibile è una situazione del tutto inedita, e non priva di conseguenze assai rilevanti sull’effettivo beneficio riconosciuto alle imprese.

Il problema si accentua in caso di sconto in fattura, poiché il documento Oic afferma (paragrafo 6) che in questa ipotesi l’impresa committente «rileva il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto», tanto è vero che nelle scritture proposte in calce al documento (fortunatamente non vincolanti) si propongono solo i movimenti contabili dell’impresa cedente il bene agevolato (col 110%, in ipotesi di sconto integrale, la cessionaria/committente non avrebbe nulla da iscrivere).

Ma se la cedente rileva e tassa il ricavo, perché la cessionaria non dovrebbe rilevare né dedurre alcun ammortamento a fronte di un bene che, per quanto agevolato (con una detrazione d’imposta), partecipa al processo produttivo? Il rischio è di penalizzare lo sconto in fattura rispetto ad altre opzioni (detrazione e cessione del credito) che dovrebbero essere del tutto equivalenti.

Positivamente, invece, registriamo la conferma che, per l’Oic, i differenziali (positivi e negativi) nel corrispettivo in caso di cessione del credito tra imprese hanno natura finanziaria (par. 15), il che, anche in virtù della derivazione rafforzata, dovrebbe prevalere sull’idea dell’agenzia delle Entrate che si tratti di sopravvenienze attive/passive (risposta ad interpello n. 105/2020).

Bene anche l’eliminazione dell’Iva nelle scritture contabili fornite a titolo di esempio: nei lavori condominiali alle parti comuni di immobili in prevalenza abitativi (dove il 110% arriva anche alle imprese proprietarie), l’Iva è a carico del condominio, e la ripartizione delle spese condominiali non consente di distinguere tra imponibile e imposta.

Il principio

Il documento conferma che il beneficio fiscale è assimilabile a un contributo in conto impianti, anche nel caso in cui l’impresa committente mantenga presso di sè la detrazione, in contrasto con quanto affermato dalla Dre Piemonte

Gli effetti

Questa scelta determina l’iscrizione di un provento che, con il metodo diretto, riduce il costo del cespite agevolato, mentre con quello indiretto viene iscritto nella parte alta del conto economico

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