Imposte

Detrazioni, regole Oic irrilevanti sull’imponibile

La contabilizzazione dell'Oic non dovrebbe avere effetti fiscali

di Giorgio Gavelli

Le conseguenze fiscali della contabilizzazione dei bonus edilizi dettata dal documento Oic (reso definitivo nelle scorse settimane) è argomento di ampia discussione, in attesa che le Entrate facciano conoscere il proprio pensiero. In particolare, l’equiparazione fatta dall’Oic tra la detrazione e un contributo in conto impianti comporta alternativamente (a seconda del metodo di contabilizzazione):

• l’iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta (metodo indiretto);

• la riduzione dell’investimento sostenuto, sino al suo azzeramento in caso di superbonus 110% (metodo diretto).

Quest’ultima strada non ha alternative per l’acquirente quando il fornitore riconosce lo sconto in fattura, poiché l’investimento va iscritto al netto dell’importo scontato (paragrafo 6 del documento Oic).

Come già messo in evidenza (si veda l’articolo), questo sistema di rilevazione contabile determina l’iscrizione di un provento o il venir meno di quote di ammortamento che, unitamente alla quota finanziaria rilevata nel tempo con il criterio del costo ammortizzato (bilanci ordinari) o con quello dei risconti passivi, eguaglia l’importo della detrazione fiscale, in assenza di una disposizione esplicita che sancisca la non tassabilità del «provento/contributo» o il recupero del mancato ammortamento.

Ma è davvero necessaria una simile disposizione per concludere che la detrazione d’imposta – comprensiva della quota finanziaria – non debba influenzare la determinazione della base imponibile? Chi scrive ritiene di no. L’agenzia delle Entrate potrà benissimo giungere a tale conclusione anche sulla base dei principi generali. Infatti, è evidente che una detrazione d’imposta è una componente che si si crea “a valle “ e non “a monte” del reddito imponibile, essendo portata a decurtazione di un’imposta (se esiste) che si è già formata. Il legislatore non ha alcun bisogno di chiarire (contrariamente ai contributi ordinari e ai crediti d’imposta) che la detrazione non incide sull’imponibile, poiché l’affermazione è già nei concetti e nelle definizioni.

Già la risposta a interpello 204/2021 ha affermato che un committente privato può scomputare, nel calcolo della plusvalenza da cessione infraquinquennale dell’immobile, i costi sostenuti per gli interventi agevolati realizzati sul bene, a prescindere che l’importo del bonus abbia fruito della detrazione, della cessione del credito o dello sconto in fattura. Applicando alle imprese lo stesso principio di irrilevanza della detrazione ai fini della determinazione del reddito imponibile, ne consegue, per chi scrive, che, a fronte dell’inquadramento contabile suggerito dall’Oic:

• le imprese che applicano il metodo indiretto di rilevazione del contributo ammortizzano il cespite al lordo del beneficio e sterilizzano la quota annua di provento con una corrispondente variazione in diminuzione in dichiarazione (anche Irap);

• le imprese che applicano il metodo diretto (ovvero beneficiano dello sconto in fattura) ammortizzano il cespite al netto del beneficio ma operano una variazione in diminuzione per recuperare in sede dichiarativa la differenza di ammortamento non stanziata in bilancio (anche Irap);

• in entrambi i casi, la quota di provento finanziario che viene “spalmata” lungo la durata della detrazione è anch’essa sterilizzata in dichiarazione, essendo parte integrante del beneficio fiscale riconosciuto (negli esempi Oic è il 10% in ipotesi di 110%).

Ad avviso di chi scrive, per lo stesso motivo deve essere fiscalmente ininfluente anche l’onere o il provento ricavato dalla cessione del credito da parte del beneficiario della detrazione, trattandosi sempre di una quota del bonus fiscale che non viene goduta nel tempo ma anticipata. Mentre per il cessionario (e per tutti i successivi cedenti/cessionari) le differenze di corrispettivo costituiranno oneri/proventi finanziari, da rilevare e tassare per competenza ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap). Purtroppo questi ragionamenti per molte imprese si riflettono già sui conti 2020 e, in ambito ecobonus, anche su bilanci precedenti, per cui una presa di posizione ufficiale dovrebbe arrivare in tempi molto rapidi.

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