Dichiarazione Iva 2023, il credito resta ancorato ai versamenti
Arriva la versione finale del modello da trasmettere entro il 2 maggio. Per i pagamenti ripresi dopo la sospensione Covid recupero rinviato al 2024
Dopo le bozze arriva la versione finale del modello di dichiarazione Iva 2023, che potrà essere trasmesso all’agenzia delle Entrate dal 1° febbraio ed entro il 2 maggio 2023. Il provvedimento 11378/2023 del 13 gennaio fissa il modello di dichiarazione Iva annuale 2023 e le relative istruzioni, nonché il modello Iva Base 2023. Il modello sarà disponibile, in modalità precompilata, per tutti i soggetti destinatari dei documenti precompilati, anche se i relativi registri non siano stati convalidati o integrati.
Anche quest’anno, purtroppo, resta invariata la compilazione del quadro VQ e, quindi, del quadro VL da cui emerge la distinzione fra il credito effettivo e quello potenziale. L’introduzione, ormai da anni, del quadro VQ ha fondamentalmente stravolto il meccanismo di funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto: in presenza di versamenti dovuti, sospesi e ancora non scaduti entro la data di presentazione della dichiarazione, il credito Iva emergente dalla dichiarazione si tramuterà in mero credito “potenziale” non spendibile né in compensazione verticale (Iva da Iva) né in compensazione orizzontale.
La parte di tali debiti effettivamente versati entro la data di presentazione della dichiarazione andrà ad alimentare il rigo VL30 campo 3 e conseguentemente il rigo VL33 da cui scaturisce il credito “effettivo”, mentre la parte dei debiti sospesi e non ancora versati sempre alla data di presentazione della dichiarazione Iva, andrà ad alimentare il rigo VL41 e a generare il credito “potenziale” del rigo VL41 campo 2. In particolare, nel campo 2 di questo rigo, va indicata la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33. Nel rigo VL33 deve essere indicato l’importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 (Iva periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo (Iva periodica dovuta).
Quindi, in sostanza, nel calcolo del credito Iva occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati; il credito Iva che emerge dalla dichiarazione, in altre parole, è il credito Iva effettivamente spettante ridotto però dell’ammontare dell’Iva non versata.
Abbiamo più volte auspicato che, al fine di non vanificare gli effetti positivi dei decreti Covid 19, sarebbe opportuno un intervento dell’amministrazione che consentisse di far confluire nel rigo VL30 campo 3, oltre agli importi versati sino alla data di presentazione della dichiarazione, anche la parte dei debiti sospesi ma non ancora scaduti indicati in VA 16, per i quali l’amministrazione non avrà difficoltà a monitorare successivamente la riscossione dei debiti sospesi anche alla luce delle dettagliate informazioni contenute nel rigo VA 16.
I vari decreti emanati nel 2020 hanno prorogato il versamento dell’Iva, in alcuni casi, sino al 16 dicembre 2022. Ad esempio, l’Iva dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 poteva essere versata per il 50% entro 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili (16 settembre; 16 ottobre; 16 novembre; 16 dicembre del 2020) e il restante 50% fino a massimo 24 rate mensili con versamento della prima rata al 16 gennaio 2021.
Viste le proroghe, nel corso del 2022 il contribuente potrebbe aver continuato a pagare le rate sospese. Pertanto, i versamenti sospesi che sono stati recuperati nel periodo compreso tra il giorno successivo a quello di presentazione del modello Iva 2022 e quello di presentazione della dichiarazione Iva 2023 dovranno essere indicati nel quadro VQ del modello di dichiarazione di quest’anno. Il recupero di questi versamenti determinerà un credito Iva che dovrà poi essere indicato nel rigo VL12 e che, quindi, parteciperà alla determinazione del credito Iva del prossimo anno. Resta fermo comunque il differimento della maturazione del credito Iva all’atto del pagamento, per tutte le altre ipotesi, diverse dalla sospensione Covid, in cui il contribuente non ha versato e verserà solo a seguito di comunicazioni di irregolarità ovvero di cartelle di pagamento. Considerando altresì che, in caso di pagamento rateale, verrà considerata la singola rata pagata e non la definizione dell’atto, che può avvenire anche mediante il pagamento della prima rata.
Tale situazione, da correggere immediatamente, non appare in linea con la natura del tributo e fa venir meno gli effetti dei provvedimenti emanati a sostegno delle imprese ed i lavoratori autonomi in difficoltà per la pandemia.