Dichiarazioni fiscali con Entratel, per l’intermediario solo impegno all’invio
L’interpello 619 chiarisce gli obblighi di trasmissione e conservazione delle dichiarazioni fiscali
Nessun obbligo di sottoscrizione della dichiarazioni da parte dell’intermediario dopo l’invio telematico quest’ultimo deve, infatti, limitarsi alla sottoscrizione dell’impegno alla presentazione telematica. Tale adempimento può essere posto in essere unicamente mediante la “firma Ade” apposta in sede di autentica del file da trasmettere all’Amministrazione finanziaria.
Sono queste le indicazioni di massima contenute nella risposta a interpello 619 con la quale si chiariscono gli obblighi di trasmissione e conservazione delle dichiarazioni fiscali tramite Entratel. L’Agenzia al riguardo ricorda che l’impegno, eventualmente cumulativo, a trasmettere in via telematica i dati contenuti nella dichiarazione, è rilasciato al contribuente o al sostituto di imposta contestualmente alla ricezione della stessa o all’assunzione dell’incarico professionale (sottoscritto dal cliente) per la sua predisposizione.
La sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio dei vari modelli dichiarativi, deve invece precede l'invio telematico e può essere assolto anche solo mediante la cosiddetta “firma Ade” (ovvero la firma elettronica basata sul certificato emesso dall’Agenzia delle entrate) apposta in sede di autentica del file da trasmettere all'amministrazione finanziaria, come proposto dall'istante. Entro i trenta giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione la copia delle dichiarazione inviata (senza firma autografa dell’intermediario), unitamente alla ricevuta di trasmissione della dichiarazione via Entratel, possono essere trasmessi in formato Pdf al contribuente e/o al sostituto di imposta per mezzo posta elettronica ordinaria ovvero certificata.
Quanto agli obblighi di conservazione l’Agenzia chiarisce che gli stessi sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d’imposta conservare l’originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall'incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare solo la copia della dichiarazione trasmessa. Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale o “Cad”).