Adempimenti

Diritti d’autore con deduzione forfettaria al 40% per gli under 35

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di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

I diritti d’autore, quali proventi percepiti dall’autore o inventore di un’opera (ex articolo 53, comma 2 lettera b, del Tuir), ai fini delle imposte dirette rilevano come redditi assimilati al lavoro autonomo, sempreché siano percepiti al di fuori dall’esercizio di attività imprenditoriale. La base imponibile, però, potrebbe ridursi, fino al 40% in funzione dell’età anagrafica del suo percettore.

L’articolo 53 Tuir dispone che «sono redditi di lavoro autonomo…i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali». In tale categoria reddituale vi rientrano ad esempio i compensi percepiti dai contribuenti che redigono articoli pubblicati su giornali o riviste non professionalmente, mentre, in caso contrario, si configurerebbe un reddito di lavoro autonomo «professionale», vero e proprio, e non «assimilato». Inoltre, non costituisce reddito di lavoro autonomo «assimilato» il diritto d’autore percepito da terzi che sfruttano l’opera dell’autore a seguito di cessione (in tale caso si configurerà un reddito diverso).

Tornando ai diritti d’autore inquadrabili come reddito assimilato al lavoro autonomo, l’articolo 54, comma 8, del Tuir prevede che gli stessi sono determinati dai proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ai quali si applica una deduzione forfettaria pari al:
•40% se percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni;
•25% se percepiti da soggetti di età superiore a 35 anni.

Nel caso in cui il compimento del 35esimo anno di età è avvenuto nel corso del 2017, il contribuente dovrà applicare la percentuale di deduzione ridotta prescindendo dal mese in cui ha percepito il compenso (quindi anche se precedente a quello di nascita), non potendosi creare nel medesimo periodo d’imposta un “doppio binario”.

La riduzione sarà operata direttamente nel rigo RL29 («Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26») della sezione III («Altri redditi di lavoro autonomo») del quadro RL («Altri redditi») del modello Redditi PF 2018.

Da un punto di vista strettamente operativo, quindi, il contribuente che percepisce i redditi in commento dovrà compilare il rigo:
•RL25 («Proventi lordi per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall’autore o inventor») con l’ammontare lordo dei compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale;
•RL29, soprarichiamato, riportando la deduzione forfettaria di competenza in funzione dell’età anagrafica;
•RL31 («Ritenute d’acconto») riportando l’ammontare delle ritenute d’acconto subite.

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