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Disabili, la detrazione per portare l’ascensore al sesto piano è correlata ai millesimi

Nonostante la spesa venga sostenuta dei soli condomini dell’ultimo piano, e non dall’intero condominio, la deroga all’accollo non vale ai fini fiscali

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di Marco Zandonà

La domanda

Un disabile con legge 104 ha diritto alla detrazione del 75% sul 50% della spesa direttamente sostenuta (l’altra metà della spesa sarà a carico di un altro condomino) per un intervento volto a garantire l’arrivo dell’ascensore condominiale fino al sesto piano, piano della propria mansarda e della mansarda dell’altro condomino sostenitore della spesa (attualmente l’ascensore arriva fino al quinto piano)? Al medesimo sesto piano non esistono soffitte. L’ascensore avrà le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. Il dubbio nasce dalla lettura della circolare contenuta nella Guida dell’agenzia delle Entrate in materia di agevolazioni e recupero patrimonio edilizio che prevede quanto segue: «In caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell’ascensore e di spesa sostenuta per intero da un solo condòmino, a questo è riconosciuta la detrazione entro i limiti della quota che gli spetterebbe in base alla tabella millesimale o in base a altre modalità stabilite dall’assemblea dei condòmini, in quanto l’ascensore diviene “oggetto di proprietà comune” e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini».
G. P. - Salerno

Nel caso descritto, trattandosi di integrazione dell’impianto di ascensore su parti comuni, il condomino disabile con legge 104 ha diritto alla detrazione del 75% sulla quota di spesa da lui sostenuta per l’intervento volto a garantire l’arrivo dell’ascensore condominiale fino al 6° piano, dove è ubicata la sua mansarda (articolo 1, comma 365, legge 197/2022, articolo 119 ter e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 42 della legge 30 dicembre 2021, n.234, articolo 3 DL...