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Ditta individuale, aliquota marginale Irpef per il calcolo del risparmio fiscale

Il cumulo tra bonus investimenti 4.0 e il contributo regionale

di Gabriele Ferlito

La domanda

Una ditta individuale, falegnameria impresa familiare con il figlio, acquista una macchina utensile innovativa legge 4.0 di 217mila euro, ha percepito inoltre un contributo regionale su tale investimento dalla Valle d’Aosta di 80mila euro, compatibile con la legge 4.0. In base alla circolare 9/E del 23 luglio 2021, al punto 6.1, verifica del cumulo, si deve calcolare il risparmio fiscale sul credito d’imposta teorico di 217mila euro x 50%= 108.500 euro, al fine di non superare tra (108.500 euro, più 80mila euro, più risparmio fiscale) il costo complessivo del bene di 217mila euro. Quindi, 217.000 meno (108.500 più 80.000), uguale a 28.500 euro, se il risparmio fiscale fosse superiore a tale somma il credito d’imposta spettante verrebbe ridotto di tale differenza. Su quale parametro si deve calcolare il risparmio sul contributo teorico? Lo scrivente pensava di calcolare l’aliquota media Irpef sul reddito del titolare e collaboratore anno 2020, più aliquota addizionale regionale, più Irap, da applicare al credito d’imposta teorico. Qual è il metodo corretto?
R. N. – Aosta

Costituisce principio generale, più volte ribadito dall’agenzia delle Entrate (si veda, ad esempio, la risposta ad interpello 360/2020), quello per cui l’importo risultante dal cumulo delle agevolazioni non può essere superiore al costo sostenuto, altrimenti le misure agevolative si risolverebbero addirittura in un vantaggio economico per il contribuente. In caso di superamento del limite, il contribuente deve ricondurre l’ammontare complessivo delle agevolazioni a tale limite. Quando la normativa agevolativa prevede la non rilevanza ai fini fiscali dell’agevolazione, occorre tenere conto, ai fini della sommatoria, anche del risparmio delle imposte sui redditi e dell’Irap. Sulle modalità per il calcolo di tale risparmio di imposta, e sulle problematiche connesse, l’agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti, nonostante in alcuni casi sia stata espressamente invitata a farlo (si veda la risposta ad interpello 604/2021). Il calcolo non presenta particolari problematiche per quanto riguarda l’Irap e le addizionali relative alle imposte sui redditi, trattandosi di applicare le aliquote fisse stabilite dalle legge. Più problematico il caso del risparmio delle imposte sui redditi nel caso di imprese individuali, di società di persone o di imprese familiari, dato che qui occorre confrontarsi con le aliquote progressive Irpef, rispettivamente, dell’imprenditore, dei soci e dei familiari dell’imprenditore. In ogni caso, si ritiene che non possano essere utilizzati metodi “forfettari”, come quello indicato dal lettore che vorrebbe utilizzare l’aliquota media Irpef, essendo invece necessario utilizzare l’aliquota marginale. A tutto ciò va aggiunto che tutti i contributi e le agevolazioni connesse all’effettuazioni di investimenti in beni strumentali costituiscono contributi in conto impianti. Essendo commisurati al costo dei cespiti, tali contributi partecipano al risultato di esercizio secondo il principio di competenza. Il principio contabile dell’organismo italiano di contabilità, Oic 16, prevede infatti che tali contributi vanno contabilizzati alternativamente come segue: (a) secondo il metodo cosiddetto “diretto”, che prevede l'imputazione a riduzione del costo del bene (da cui conseguono minori ammortamenti), oppure (b) secondo il metodo cosiddetto “indiretto”, che prevede l’imputazione a conto economico della totalità del contributo con rinvio delle quote di competenza agli esercizi successivi tramite risconti passivi. Ne consegue che il risparmio fiscale (non assoggettamento ad imposizione del contributo) dovrebbe essere valutato nell’arco dei vari esercizi di competenza economica.

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