Documenti per la prima volta in giudizio: lecito se l’agenzia non li aveva già chiesti
È precluso al contribuente consegnare la documentazione per la prima volta in giudizio solo se la richiesta dell'amministrazione effettuata con l'invito era specifica ed adeguata. Peraltro, è l'amministrazione che deve dimostrare che i documenti prodotti solo in giudizio e non anche in risposta al questionario erano già stati richiesti.
A ribadire questi importanti principi è la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 22946 depositata ieri.
Il caso
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato ad un contribuente e motivato in virtù dell'omessa trasmissione della documentazione attinente ai costi dal medesimo sostenuti, nell'attività di impresa, per collaborazioni esterne.
Avverso l'atto impositivo il contribuente proponeva ricorso innanzi la competente Ctp, sostenendo che non gli era stato possibile fornire all'Ufficio la predetta documentazione, poiché in possesso dell'Inps. Allegava, dunque, il tutto al ricorso di primo grado.
La Ctp annullava l'atto impositivo e la decisione veniva confermata anche in sede di appello proposto dall'Agenzia. In particolare, i giudici del gravame avevano ritenuto che il contribuente si era trovato nell'impossibilità di fornire la documentazione la quale, dunque, ben poteva essere allegata al ricorso di primo grado, così come prevede l'art. 32, ultimo comma, del Dpr 600/1973.
Si ricorda, infatti, che l'art. 52 del decreto Iva e l'art. 32 del Dpr 600/73 ai fini delle imposte dirette, prevedono che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. La norma precisa che per rifiuto di esibizione si intende anche la dichiarazione di non possederli ovvero la semplice sottrazione di essi all'ispezione. A ciò si aggiunga che l'art. 39 del Dpr 600/73 consente all'ufficio di procedere induttivamente alla ricostruzione del reddito quando dal verbale di verifica risulti che il contribuente non ha consegnato quanto richiesto.
Tuttavia, l'art. 32, ultimo comma, prevede altresì che le cause di inutilizzabilità previste non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Avverso la sentenza della Ctr, l'Ufficio proponeva ricorso in Cassazione sostenendo la inutilizzabilità dei documenti prodotti dal contribuente unitamente al ricorso di primo grado poiché gli stessi non erano stati consegnati in risposta all'iniziale questionario inviato allo stesso.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia, confermando la nullità dell'atto impositivo. Secondo i Supremi giudici, infatti, la sanzione dell'inutilizzabilità dei documenti prodotti successivamente in giudizio opera esclusivamente in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'amministrazione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza.
Nel caso di specie, l'Agenzia non aveva provato la compiutezza della propria attività contestativa.
La Corte osserva che l'invio del questionario da parte del fisco assolve alla funzione di assicurare – alla stregua dei canoni di lealtà, correttezza e collaborazione tra contribuente e fisco – un dialogo preventivo, onde evitare l'instaurazione di un inutile contenzioso.
L'omessa risposta, dunque, da parte del contribuente legittimamente preclude la possibilità di produrre i documenti in giudizio. Tuttavia, è necessario, a tal fine, che l'amministrazione, con l'invio del questionario, fissi un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse. In caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sul fisco), non è invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare - come si evince dagli arti. 6 e 10 dello Statuto del contribuente - l'azione dell'ufficio.
In sostanza, dunque, al contribuente sarà precluso di produrre in giudizio documenti non depositati nel corso della fase precontenziosa solo se la richiesta dell'amministrazione durante l'accesso era specifica ed adeguata. Cosa che, nella specie, l'Agenzia non aveva dimostrato.
Da qui il rigetto del ricorso del fisco e l'annullamento definitivo della pretesa erariale.
La pronuncia pare contrastare una prassi abbastanza frequente degli uffici che chiedono al giudice di fondare il proprio convincimento solo sui documenti esibiti nel contraddittorio e non anche su quelli presentati per la prima volta con il ricorso, nonostante il contenuto dei citati questionari, ordinariamente, fa solo un generico riferimento a ciò che il contribuente potrebbe produrre.
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