Dogane, sulla prescrizione del debito regole non retroattive
L’agenzia delle Dogane adegua le proprie prassi al nuovo sistema sulla
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice doganale della Ue (Cdu) il 1° maggio 2016, infatti, sono state modificate le regole su prescrizione e decadenza in caso di verifiche doganali, con sensibili allungamenti dei periodi sottoponibili a verifica in caso di attivazione, da parte della Dogana, dell’autorità giudiziaria.
Se con la nuova disciplina Ue è invariato il termine di prescrizione triennale per tutte le ipotesi aventi mero carattere amministrativo, in presenza di obbligazione sorta a seguito di illecito a rilevanza penale è stato esteso il termine decadenziale utile per la notifica del debito al contribuente, prevedendo una forbice da un minimo di cinque anni ad un massimo di dieci anni, a discrezione di ciascuno Stato membro. In proposito, si rileva che l’Italia, ad oggi, non ha ancora assunto posizione in materia e, pertanto, nelle more dell’adozione di un’apposita legge al riguardo, il termine in questione è stato ricondotto, in via amministrativa, a quello minimo previsto dal Cdu, ossia cinque anni.
Ciò posto, in questo primo anno di applicazione della nuova disciplina, si sono posti due temi ai quali l’Agenzia ha fornito una risposta molto netta con la
Anzitutto, la questione della norma applicabile nelle ipotesi di accertamenti effettuati oggi, con riferimento a dichiarazioni del periodo precedente alla riforma del 2016.
Ebbene, seguendo le indicazioni dell’Avvocatura dello Stato e della Corte di giustizia Ue (sentenza C-201/04), viene accolto il principio per cui una norma che regola l’operatività della decadenza/prescrizione del debito doganale - in quanto norma di natura “sostanziale” - non può essere applicata retroattivamente alle obbligazioni sorte prima della sua effettiva entrata in applicazione, rilevando invece, in questi casi, la “pregressa” pertinente disciplina sostanziale, sebbene l’attività di riscossione dei tributi avvenga successivamente.
Un vera novità riguarda poi il secondo tema, relativo all’eccezione di intervenuta prescrizione in sede di contraddittorio, che spesso può avere creato difficoltà nei rapporti tra amministrazione e contribuente.
Per la Dogana, l’eccezione in esame doveva essere necessariamente opposta in sede giurisdizionale, non rilevando (in quanto non vincolanti) eventuali opposizioni preventive espresse dalla parte nell’ambito dell’esercizio del «diritto ad essere ascoltati», ex articolo 22.6 del Cdu ed articolo 12 dello Statuto del Contribuente.
Ebbene, anche qui, sentita l’Avvocatura di Stato, la Dogana ammorbidisce la propria posizione, riconoscendo all’eccezione di prescrizione natura indubbiamente sostanziale; pertanto, «la formulazione della stessa da parte del contribuente già in sede di esercizio del diritto ad essere ascoltati, comporta per l’ufficio, in caso di sicura fondatezza, l’abbandono della pretesa tributaria, ovvero, in caso di infondatezza e quindi di rigetto, l’obbligo di motivare al riguardo».