Adempimenti

Domande di dilazione a ostacoli: l’errore «costa» sanzioni triple

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di Rosanna Acierno

Attenzione alla compilazione on line della “Determinazione dei versamenti rateali” poiché anche una minima distrazione può costare davvero caro.

Sono molti, infatti, i contribuenti che negli ultimi tempi hanno ricevuto cartelle di pagamento riferibili ad avvisi bonari oggetto di dilazione.

Come noto, a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e Iva (articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72), in presenza di imposte dichiarate ma non versate, l’Agenzia delle Entrate emette delle apposite comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari). In quest’ultimo caso, se la comunicazione è stata recapitata presso il domicilio fiscale del contribuente, è possibile definire l’atto mediante il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento, oltreché della imposta e degli interessi, anche della sanzione in misura ridotta del 10 per cento. Laddove la comunicazione sia stata invece recapitata (per espressa opzione) all’intermediario, il contribuente può comunque beneficiare della riduzione delle sanzioni, pagando le somme dovute entro i 90 giorni successivi alla trasmissione telematica dell’avviso. In entrambi i casi, il contribuente può chiedere di rateizzare le somme dovute in un massimo di 8 o 20 rate trimestrali (per somme rispettivamente fino o superiori a 5mila euro). Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 (o di 90) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l’iscrizione a ruolo dell’imposta, delle sanzioni in misura piena e degli interessi.

In maniera encomiabile, per tutti i contribuenti che riconoscono la fondatezza degli avvisi bonari, sul sito istituzionale delle Entrate è disponibile un apposito servizio denominato “Determinazione dei versamenti rateali” con cui vengono calcolati gli importi delle singole rate. A tal fine, oltreché indicare i dati anagrafici del contribuente, il codice dell’atto, l’importo da rateizzare e la data di ricevimento della comunicazione, occorre contrassegnare con un apposito segno di spunta il tipo di comunicazione che si intende definire.

Tuttavia, qualora per una mera svista, il contribuente, pur avendo ricevuto presso il proprio domicilio l’avviso bonario, selezioni la voce “Avviso telematico all’intermediario”, il sistema elabora il piano di dilazione, fissando il pagamento della prima rata entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione anziché entro quello corretto di 30 giorni. Dopo di che, a causa dell’intempestivo versamento della prima rata, l’Ufficio riterrà il contribuente decaduto dalla rateazione e procederà con l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta e interessi, oltreché delle sanzioni in misura piena del 30% su tutto il debito originario, con l’ulteriore aggravio dell’aggio della riscossione.

Alla luce delle pesanti conseguenze, sarebbe auspicabile che l’Ufficio riconoscesse la buona fede del contribuente e, comunque, la natura formale dell’errore commesso, soprattutto ove la richiesta di dilazione sia stata tempestiva.

Ci si aspetterebbe, infatti, che un servizio creato per agevolare il contribuente sia anche in grado di far emergere degli errori formali e, in particolare, di capire mediante il codice dell’atto a chi sia stata di fatto notificata la comunicazione di irregolarità.

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