Donazione per gratitudine, imposta ordinaria
Il trasferimento dell'immobile che il marito dispone a favore della moglie, in riconoscimento del fatto che ha amministrato la famiglia in ogni suo aspetto, permettendo al marito di dedicarsi pienamente all’attività lavorativa, è una “donazione remuneratoria” e, come tale va tassata con l'ordinaria imposta di donazione. Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 444 diffusa ieri nel cui ambito è stata respinta la tesi dell'interpellante secondo la quale questa vicenda dovrebbe essere considerata come l'adempimento di una “obbligazione naturale”
Questa tesi era finalizzata, sotto il profilo fiscale, ad applicare al trasferimento l'aliquota del 3% (come altro atto di natura patrimoniale di cui all'articolo 9 della Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986, il Testo unico dell'imposta di registro). Sotto il profilo civilistico, invece, l’intento era di non qualificare il trasferimento come attuato per spirito di liberalità e quindi sottrarlo al calcolo che occorre effettuare per quantificare la quota di legittima dovuta agli stretti familiari del donante, una volta che si apra la successione ereditaria.
L'Agenzia confuta la tesi del trasferimento effettuato in adempimento di una “obbligazione naturale” (tale è il «dovere morale e sociale», che,in base all'articolo 2034 del Codice civile, non è coercibile, ma che, se adempiuto, non dà diritto a ripetere la prestazione eseguita), osservando che per l'adempimento posto in essere in virtù di un obbligo di riconoscenza, sebbene normalmente corrisponda a un dovere morale o sociale, il legislatore ha espressamente previsto all'articolo 770 del Codice civile l'istituto della donazione remuneratoria.
Si tratta di un particolare tipo di donazione, consistente nella liberalità fatta per riconoscenza, «in considerazione dei meriti del donatario» ovvero «per speciale remunerazione»: con essa il donante dimostra un particolare apprezzamento dei servizi ricevuti dal donatario. Resta fermo che, benché vi sia connessione tra servizi ricevuti e donazione, occorre pur sempre che ricorra la caratteristica della spontaneità del donante.
Sotto il profilo fiscale, il carattere remuneratorio della donazione dunque non rileva: essa è tassata con l'imposta di donazione ordinaria .
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 444/2019