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Dopo l’accertamento con adesione non si può chiedere il rimborso Imu

Dal momento in cui la definizione si è perfezionata con il versamento delle somme dovute, esclude la possibilità, per il contribuente, di proporre istanza di rimborso<br/>

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di Tommaso Landi

La domanda

Marito e moglie, separati da molti anni ma legalmente solo recentemente, risiedono e dimorano dall’epoca della separazione di fatto in due comuni diversi in immobili di rispettiva proprietà. Recentemente, uno dei due coniugi ha ricevuto da comune in cui vive diversi avvisi di accertamento per il mancato pagamento dei tributi Imu e Tasi dato che l’altro coniuge non risulta iscritto all’anagrafe. Tale contribuente ha notificato prontamente altrettanti ricorsi-reclami nei quali ha fornito ampia prova circa la rottura del rapporto coniugale risalente a molti anni prima della separazione legale. Con verbale di mediazione predisposto dal comune è stato convenuto il pagamento, regolarmente avvenuto, di una parte degli importi reclamati (in pratica, il comune ha abbuonato il tributo relativo a due anni in cui però la separazione era solo di fatto) a fronte della rinuncia del contribuente a proseguire il giudizio dinanzi gli organi giurisdizionali. Secondo il parere dell’esperto, alla luce della nuova definizione di abitazione principale fornita dalla Consulta con sentenza 209/2022, questo contribuente avrebbe diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato al comune?
M. R. - Lucca

La problematica sottesa al quesito non riguarda tanto la nuova definizione di abitazione principale fornita dalla Consulta, quanto piuttosto l’istituto dell’accertamento con adesione e, dunque, l’accordo raggiunto con il verbale di mediazione richiamato nel quesito. L’accordo così raggiunto, infatti, è immodificabile e non impugnabile, poiché perfezionatosi con il preventivo contraddittorio tra le parti.
La Corte di cassazione in proposito ha stabilito, con la sentenza 29587/11, che l’accertamento con adesione, dal momento in cui la definizione si è perfezionata con il versamento delle somme dovute, esclude la possibilità, per il contribuente, di proporre istanza di rimborso. In base all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 3, comma 4 del Dlgs 218/1997, «l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio». Dalla lettura di queste norme si ricava che, da parte del contribuente, il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai rimesso in discussione e non possono, quindi, essere formulate istanze di rimborso afferenti all’annualità e/o all’imposta definita (conformemente si sono anche pronunciate le sentenze di Cassazione 20732/2010 e 18962/2005). Sul punto rimane solo da precisare che una parte minoritaria della dottrina si è orientata verso la possibile revocabilità dell’accordo di adesione, non trovando però conferma tale ipotesi nella giurisprudenza prevalente.

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