Dopo l’accertamento con adesione non si può chiedere il rimborso Imu
Dal momento in cui la definizione si è perfezionata con il versamento delle somme dovute, esclude la possibilità, per il contribuente, di proporre istanza di rimborso<br/>
La problematica sottesa al quesito non riguarda tanto la nuova definizione di abitazione principale fornita dalla Consulta, quanto piuttosto l’istituto dell’accertamento con adesione e, dunque, l’accordo raggiunto con il verbale di mediazione richiamato nel quesito. L’accordo così raggiunto, infatti, è immodificabile e non impugnabile, poiché perfezionatosi con il preventivo contraddittorio tra le parti.
La Corte di cassazione in proposito ha stabilito, con la sentenza 29587/11, che l’accertamento con adesione, dal momento in cui la definizione si è perfezionata con il versamento delle somme dovute, esclude la possibilità, per il contribuente, di proporre istanza di rimborso. In base all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 3, comma 4 del Dlgs 218/1997, «l’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio». Dalla lettura di queste norme si ricava che, da parte del contribuente, il reddito definito con adesione non può successivamente essere mai rimesso in discussione e non possono, quindi, essere formulate istanze di rimborso afferenti all’annualità e/o all’imposta definita (conformemente si sono anche pronunciate le sentenze di Cassazione 20732/2010 e 18962/2005). Sul punto rimane solo da precisare che una parte minoritaria della dottrina si è orientata verso la possibile revocabilità dell’accordo di adesione, non trovando però conferma tale ipotesi nella giurisprudenza prevalente.
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