Controlli e liti

Doppia difesa per il contribuente

di Alberto Sandalo e Antonio Tomassini

Gli Stati membri devono garantire il pieno rispetto del diritto di difesa, con possibilità di ricorso al giudice nazionale nel caso in cui il contribuente sia destinatario di una attività di scambio di informazioni nella Ue, qualora non ricorra il requisito della «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste. Questo l’innovativo principio espresso nella sentenza Berlioz della Corte Ue pubblicata ieri ( C-682/15 ). La pronuncia spiega rilevanti effetti, posto che non dovrebbero essere più tollerate le possibili eccezioni delle amministrazioni fiscali dei Paesi Ue volte a limitare i poteri di intervento e di difesa dei contribuenti nello scambio di informazioni.

Il caso riguarda il diritto del contribuente “amministrato” di adire il giudice nazionale per verificare il rispetto del requisito della «prevedibile pertinenza» (foreseeable relevance) delle informazioni richieste con le questioni oggetto della richiesta d’informazione, requisito che delimita l’ambito di applicazione dello scambio di informazioni a livello Ue (in conformità con i criteri Ocse). La vicenda riguarda lo scambio di informazioni Francia-Lussemburgo, ma in realtà le statuizioni dei giudici rivestono una rilevanza centrale per tutti i Paesi membri. Si trattava infatti di un provvedimento di irrogazione della sanzione emanato dalle autorità lussemburghesi a fronte del diniego parziale a fornire informazioni opposto da un contribuente “individuato” dal fisco francese. Il contribuente incardinava un contenzioso che conduceva al rinvio pregiudiziale e quindi alla sentenza della Corte.

La pronuncia potrebbe aprire una nuova stagione sul fronte della tutela dei diritti e delle garanzie del contribuente. E infatti le novità degli ultimi anni sullo scambio di informazioni avevano indotto una compressione dei poteri del contribuente, stante la volontà di combattere le condotte di evasione internazionale. Sono stati messi in crisi soprattutto il diritto di difesa e il diritto alla riservatezza.

La Corte Ue si distanzia dalla sentenza del 22 ottobre 2013, C-276/12, Sabou (seppur con riferimento alla precedente direttiva 77/799), ove era stato stabilito che il procedimento amministrativo di scambio d’informazioni su richiesta tra autorità fiscali non genera diritti in capo al contribuente “amministrato”, sicché questi non ha diritto a prendervi parte. I giudici europei circoscrivono infatti la portata della precedente pronuncia, affermando il diritto fondamentale a un’effettiva tutela giurisdizionale davanti a un giudice nazionale terzo. E tale giudice può conoscere e sindacare non solo la questione relativa alla legittimità della eventuale sanzione per difetto di collaborazione, ma anche l’oggetto stesso della richiesta di scambio di informazioni, la cui legittimità va vagliata secondo il parametro della «prevedibile pertinenza» dell’informazione. È tuttavia solo il giudice il soggetto titolato ad accedere al contenuto della richiesta e non già, chiarisce la Corte, il contribuente, stante la segretezza del documento e la non centralità dell’accesso rispetto all’esercizio della tutela giurisdizionale.

La sentenza pone le basi per un maggiore rispetto dei diritti del contribuente e fa riflettere sulla necessità di inserire, nel nostro e in altri Paesi, forme di tutela immediata avverso violazioni procedimentali, senza dover aspettare l’impugnativa degli atti che le recepiscano.

Corte di gisutizia, sentenza causa C-682/2015

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