Doppia imposizione, direttive europee da recepire ma il dossier resta aperto
Anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 142/2018 – che ha introdotto disposizioni di contrasto alle pratiche di elusione fiscale recependo le direttive Atad 1 e Atad 2 – ci sono ancora alcune direttive o convenzioni dell’Unione europea e dell’Ocse in tema di tassazione internazionale in attesa di recepimento in Italia.
Tra questi la direttiva 2017/1852 del 10 ottobre 2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nella Ue, il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019. La direttiva è volta a garantire l’effettiva risoluzione delle controversie sull’interpretazione e l’applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull’arbitrato dell’Unione (90/436/Ce), con particolare riferimento alle doppie imposizioni. La direttiva ripropone la struttura generale della vigente convenzione arbitrale, tuttavia vengono introdotti elementi di novità tra cui:
ampliamento del campo di applicazione, non più limitato alla materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso ad ulteriori situazioni transfrontaliere soggette a doppia imposizione;
introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti corti giurisdizionali nazionali attivabili dal contribuente ogni qualvolta si presenti la necessità di superare l’eventuale inerzia, disaccordo o diniego delle autorità competenti.
Vi è inoltre la direttiva 2018/822 del 25 maggio 2018 (Dac 6), che introduce obblighi di comunicazione dei dati relativi a schemi ed accordi transnazionali potenzialmente elusivi. La direttiva è in fase di recepimento nel nostro ordinamento (il termine è il 31 dicembre 2019) attraverso uno schema di decreto legislativo già posto in consultazione. L’obbligo di segnalazione sarà operativo dal 1° luglio 2020 e dovrà essere effettuato entro 30 giorni dall’evento potenzialmente lesivo. Tuttavia occorrerà comunicare anche le operazioni effettuate dal 25 giugno 2018 ed a determinate condizioni anche precedentemente, a partire dal 29 ottobre 2014. Le autorità fiscali Ue procederanno a uno scambio automatico dei dati. Oltre ai contribuenti gli obblighi di comunicazione riguardano le istituzioni finanziarie (banche, fiduciarie, eccetera) e i professionisti.
In ambito Ocse il nostro Paese non ha ancora ratificato il Multilateral Instrument (Mli) per la modifica simultanea dei trattati contro le doppie imposizioni (covered agreements, in totale quelli indicati dall’Italia sono 84). La posizione del nostro Paese, provvisoria fino alla ratifica, è stata quella di recepire oltre ai cosiddetti minimum standards – cioè disposizioni antiabuso di carattere generale e per il miglioramento del funzionamento delle procedure amichevoli (Map) – ulteriori misure facoltative tra cui spicca la scelta di optare per la procedura arbitrale nelle Map.
Per quanto riguarda la web tax, mentre in Italia si è in attesa del decreto attuativo il cui termine di emanazione (30 aprile 2019) è scaduto, l’Ue non è ancora riuscita a trovare una soluzione condivisa. Il tema sembra quindi rimesso all’Ocse che sta lavorando sulla tassazione delle imprese digitali, lavoro che dovrebbe concludersi nel 2020.