Doppia imposizione Italia-India, riducibile del 20% la fattura dell’agenzia italiana
In base alla convenzione ratificata nel 1995 è consentita una parziale tassazione nello Stato del contraente<br/>
In base all’articolo 307 della Direttiva 2006/112/CE le operazioni plurime effettuate da un’agenzia di viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa al cliente. In base alle disposizioni nazionali (articolo 74-ter, comma 6, Dpr 633/1972), sono tassate in Italia le prestazioni svolte da agenzie di viaggi italiane. Occorre precisare che ai fini Iva il Principato di Monaco si considera Repubblica Francese e dunque territorio Ue in base a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1...