Imposte

Doppie imposizioni, valgono le norme interne

La risposta a interpello 135/2022 ricorda che la convenzione multilaterale non è ancora stata recepita

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di Marco Piazza

La convenzione multilaterale per l’aggiornamento dei trattati contro le doppie imposizioni (Mli) pur essendo stata firmata dall’Italia il 7 giugno 2017 non è ancora in vigore, per mancanza di ratifica. Pertanto, allo stato attuale non incide sull’applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni. È quanto emerge dalla risposta a interpello 135/2022 delle Entrate

In materia di plusvalenze derivanti dalla partecipazione di società italiane da parte di soggetti non residenti, si applicano quindi le norme interne tenuto conto dei vigenti trattati contro le doppie imposizioni.

L’articolo 23, comma 1, lettera f) del Testo unico prevede che la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in società italiane si considera prodotta in Italia a meno che sia relativa a partecipazioni negoziate in mercati regolamentati (circolare 207/E del 1999) o in sistemi multilaterali di negoziazione (circolare 32/E del 2020) italiani o esteri. In questo caso è sufficiente una dichiarazione di non residenza in Italia. Se le partecipazioni non sono negoziate in mercati regolamentati, ma sono comunque «non qualificate», la plusvalenza è esente ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del Dlgs 461 del 1997 se il cedente è un soggetto residente o un investitore istituzionale costituito in un Paese white list incluso nel Dm 4 settembre 1996. In questo caso il contribuente deve utilizzare lo schema di autocertificazione previsto dal Dm. 12 dicembre 2001.

Altrimenti, la non tassabilità in Italia può derivare dall’applicazione della convenzione vigente con il Paese del cedente, il quale, salvo eccezioni, prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario del reddito. In quest’ultimo caso, la richiesta di applicazione del trattato è corredata da una certificazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità estera, che può essere conforme allo schema contenuto nel provvedimento 2013/84404, allegato D («Altri redditi»).

Va ricordato che, nei casi in cui non si applichino le ipotesi di extraterritorialità, esenzione o esclusione descritti, il notaio l’intermediario finanziario o, in mancanza, l’emittente deve segnalare l’operazione nel quadro SO del modello 770.

Sempre nel campo dei rapporti internazionali, la risposta 144 del 2022 ha ribadito (si veda anche le risposta 471 del 2021) che i capitali erogati da un fondo pensione estero sono soggetti in Italia a tassazione separata in base all’articolo 17, comma 1, lettera a) del Testo unico («Altre indennità») con un effetto discriminatorio rispetto alla tassazione dei fondi pensione italiani.

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