La domanda
L’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019, prevede, ai soli fini del potenziamento delle attività di riscossione, l’emissione dell’avviso di accertamento esecutivo, cosiddetto impo/esattivo. Si chiede di conoscere la sorte di un avviso di accertamento privo delle prescrizioni previste dalla citata lettera a). In tal ultimo caso, si ritiene che l’avviso di accertamento non possa essere considerato illegittimo ma privo, però, di efficacia esecutiva, per cui si ritorna alla necessità/obbligo della notifica, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell’avviso di accertamento, del titolo esecutivo (cartella/ingiunzione) previsto dall’articolo 1, comma 163, legge 296/06, mai abolito. Se tale conclusione è giusta, si ritiene che si possa eccepire, in sede di ricorso per gli atti della riscossione (intimazione, fermo, ipoteca, ecc…) la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento contenente le prescrizioni di cui alla lettera a), per cui, all’ente impositore, non basterà esibire la prova della notifica ma sarà necessario esibire, anche, la copia dell’atto per superare l’eccezione di difetto, nello stesso, delle prescrizioni ex lettera a).
A. A. - Caserta
In linea di principio, le osservazioni formulate dal lettore istante sono condivisibili, sebbene sul punto occorra fare comunque alcune precisazioni. In via preliminare, si ricorda che gli accertamenti esecutivi, già operanti per imposte sui redditi/Iva e Irap in ragione dell’articolo 29 del Dl 78/2010 trovano applicazione, dall’1 gennaio 2020, anche per i tributi locali e per le entrate di natura patrimoniale. A differenza di quanto accade, ad esempio, per imposte sui redditi, Iva e Irap, qualsiasi...