Imposte

Due clausole rinviano il passaggio di proprietà

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di Paolo Meneghetti

Se nel contratto sono presenti tali clausole sospensive, il trasferimento della proprietà del bene strumentale, almeno ai fini fiscali, avviene al manifestarsi della condizione, quindi in un momento successivo alla consegna del bene. Si tratta dei casi, tra gli altri, codificati negli articoli 1520 e 1521 del Codice civile, dedicati rispettivamente alla vendita con riserva di gradimento e alla vendita con prova, che “traducono” in concreto il criterio dettato dall’articolo 109, comma 2, lettera a) del Tuir.

La riserva di gradimento

Nel primo caso, con la riserva di gradimento si prevede che il perfezionamento del contratto si abbia solo con la comunicazione del gradimento, il che avviene, se la cosa si trova presso l’acquirente, quando entro il termine fissato non si abbia una risposta negativa, sempre da parte dell’acquirente. Questa ipotesi implicitamente conferma che il bene può già essere stato consegnato all’acquirente e da questi utilizzato per valutare se concedere il gradimento, e quindi perfezionare l’operazione.

La vendita con prova

Nel secondo caso, quando si è in presenza di una vendita con prova, il Codice afferma che la vendita è sospesa fino a quando la prova, da eseguirsi nei termini e nel rispetto delle modalità contrattuali, non abbia dato esiti positivi.

Al riguardo il fisco ha riconosciuto la validità e l’efficacia di tali clausole ancora con la risoluzione 9/1370 del 26 giugno 1980: la clausola – di gradimento o di vendita con prova – può evincersi anche se non è inserita direttamente nel contratto, ma è enucleabile in modo inequivocabile dalla volontà delle parti (volontà che si potrà dimostrare, ad esempio, con la corrispondenza commerciale intervenuta tra cedente e acquirente).

In definitiva, il bene strumentale consegnato alla fine del 2016, in presenza di clausola di gradimento o vendita con prova realizzate positivamente nel 2017, va considerato fiscalmente consegnato nel 2017, e pertanto suscettibile di iperammortamento. Questo, almeno, nei casi in cui la disciplina fiscale non viene “disattivata” dall’applicazione delle nuove norme contabili (si veda l’articolo principale in pagina).

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