Due strade per sanare l’omessa dichiarazione Irap
Ai fini del riconoscimento del credito Irap derivante dalla dichiarazione omessa occorrerà attivare con l’Ufficio territoriale delle Entrate di competenza un contraddittorio successivo all’emissione dell’avviso bonario per dimostrare l’esistenza del credito, attraverso la presentazione della dichiarazione omessa da cui emerge il credito Irap e il modello F24 relativo al pagamento degli acconti. Una volta appurata l’esistenza del credito, l’Ufficio dovrebbe riconoscere il credito così come precisato nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2012 e n. 21/E del 2013. Se invece la vertenza non viene definita nel contraddittorio successivo all’avviso bonario, al contribuente rimane comunque la possibilità di chiedere il rimborso entro il termine di decadenza biennale dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.Per quanto concerne le sanzioni, invece, permangono alcuni dubbi applicativi non tanto sull’omissione dichiarativa, ma quanto sulla compensazione del credito d’imposta derivante da dichiarazione omessa.
In particolare, come recentemente sostenuto dalla Ctr Venezia con la sentenza n. 1093/5/16 del 12 ottobre 2016, in caso di esistenza del credito e di compensazione interna non dovrebbe essere applicata alcuna sanzione per l’indebita compensazione, potendo essere al massimo contestata la sanzione fissa da 250 a 2mila euro per l’omessa dichiarazione da cui non emergono imposte dovute. Ove invece, pur in caso di esistenza del credito, esso fosse stato utilizzato in compensazione esterna, dunque nel modello F24, potrebbe essere applicata una sanzione pari al 30% del credito, per indebita compensazione, siccome si tratterebbe di una compensazione avvenuta mediante un utilizzo del credito non conforme a legge ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del Dlgs 471/97, come modificato dal Dlgs 159/2015.
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