Due vie per recuperare l’Iva versata in una cessione intra Ue
Con la prova del trasporto intracomunitario è possibile emettere una nota di variazione o presentare un’istanza di rimborso<br/>
Secondo l’indirizzo dell’agenzia delle entrate (risoluzione 98/E/2014), in riferimento all’ipotesi di cessioni all’esportazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del Dpr 633 del 1973, al fine di recuperare l’Iva versata in sede di regolarizzazione, laddove rinviene successivamente la prova del trasporto all’estero del bene, il cedente potrà – alternativamente – procedere:
- all’emissione di una nota di variazione ex articolo 26, comma 2, del Dpr 633 del 1972, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione;
- presentare un’istanza di rimborso a norma dell’articolo 30-ter del Dpr 633/1972.
Ebbene, si ritiene che la possibilità di recupero dell’imposta nelle modalità indicate, valga anche nell’ipotesi in cui...