E-fattura con San Marino al debutto. Definito anche il codice destinatario
Le Entrate convalidano il codice dell’ufficio tributario del Titano
L’agenzia delle Entrate “convalida” il codice destinatario 2R4GTO8 registrato dall’ufficio tributario di San Marino per lo smistamento delle fatture elettroniche nell’interscambio con l’Italia. Questa la principale novità del provvedimento 248717 del 29 settembre che apporta alcune modifiche al precedente provvedimento del 5 agosto 2021, contenente le regole tecniche per l’emissione/ricezione dell’e-fattura fra soggetti nazionali e operatori sammarinesi. Ulteriori interventi sono volti alla correzione di refusi o conseguono alla valutazione d’impatto in materia di trattamento dati.
Con la sostituzione del punto 4.2, è invece (meglio) precisato che il meccanismo del reverse charge sulle fatture elettroniche emesse da fornitori di San Marino senza addebito dell’Iva, va applicato in base all’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972, una volta visualizzato il documento reso disponibile sul portale «Fatture e corrispettivi». Può dunque dirsi completata l’architettura tecnico-giuridica necessaria all’avvio della fatturazione elettronica negli scambi di beni/servizi fra i due paesi.
Va infatti ricordato che, a partire dal 1° ottobre e in via facoltativa fino al 30 giugno 2022, le cessioni di beni verso operatori sammarinesi o da questi verso soggetti nazionali sono documentabili con fattura elettronica. L’obbligo scatterà dal primo luglio 2022.
Dal 1° ottobre, è anche possibile emettere fattura elettronica per i servizi resi a soggetti sammarinesi che abbiano comunicato il proprio identificativo fiscale. Considerato che il punto 1.2 del provvedimento si riferisce ai “cedenti/prestatori” di San Marino, l’emissione del documento elettronico risulta infatti possibile anche per i servizi resi da prestatori di tale Stato. In ogni caso, l’e-fattura per i servizi resi/ricevuti resta facoltativa anche dopo il 30 giugno 2022.
Va altresì rammentato che l’articolo 20 del Dm 21 giugno 2021 prevede che i soggetti nazionali che effettuano prestazioni nei confronti di committenti (operatori economici) dell’altro Stato, possono emettere in formato elettronico la fattura di cui all’articolo 21, comma 6 bis, lettera b), Dpr 633/72. Ciò significherebbe, letteralmente, che l’e-fattura è possibile solo per servizi che siano territorialmente rilevanti fuori del territorio Ue. Vi rientrano (fra gli altri) i cosiddetti servizi generici a un soggetto passivo sammarinese, ma non invece, per fare un esempio, un servizio di catering eseguito in Italia da un fornitore nazionale e commissionato da una società di San Marino. In tal caso, infatti, si tratterebbe di una prestazione rilevante in Italia e non invece di un’operazione rilevante fuori Ue.