Controlli e liti

È impugnabile l'escussione della polizza fideiussoria si può impugnare

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di Fabio Campanella e Maurizio Reggi

L'escussione, da parte dell'agenzia delle Entrate, della polizza fideiussoria presentata dal contribuente a garanzia dell'ottenimento del rimborso Iva, è impugnabile dinanzi alla commissione tributaria. È quanto precisato dalla Ctp di Verbania con la sentenza n. 46/1/14 dell'11 luglio 2014.

La vicenda scaturisce da un avviso di accertamento sulla base del quale il credito Iva, vantato da una società, sarebbe stato indebitamente rimborsato. Successivamente a tale avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate ha inviato, per raccomandata con avviso di ricevimento, all'assicurazione garante e alla contribuente per conoscenza, la richiesta di pagamento della somma garantita (escussione della polizza fideiussoria). La società, oltre ad impugnare l'avviso di accertamento, ha proposto ricorso contro tale raccomandata sostenendo, preliminarmente, il diritto all'impugnabilità della stessa. Nel merito ha contestato la violazione dell'art. 38-bis, comma 6, del Dpr 633/72, in quanto la richiesta di pagamento non prevedeva, come alternativa, la possibilità di fornire una nuova fideiussione valida fino a quando l'accertamento fosse divenuto definitivo nonché per l'erroneità dell'importo indicato.

L'agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio richiedendo la pronuncia di inammissibilità del ricorso vista la mancata inclusione dell'escussione della polizza fra gli atti espressamente impugnabili a norma dell'art. 19 del Dlgs. 546/92. Ha, inoltre, sostenuto la natura extra tributaria dell'escussione che rientrerebbe nella sfera privatistica del negozio fideiussorio intercorrente tra l'agenzia stessa e l'assicurazione garante.

La Ctp ha, dapprima, sospeso l'escussione in sede cautelare e ha, poi, accolto il ricorso ritenendo preliminarmente sussistente la legittimazione della società ad impugnare l'atto ai sensi dell'art. 24 della Costituzione. Come precisato dal collegio adito, tale norma consente l'impugnazione di un atto emesso da un ente impositore anche a soggetti terzi, rispetto al rapporto tributario, nel caso in cui essi possano subire conseguenze negative, anche indirette, nella propria sfera giuridica. Secondo l'organo giudicante, la legittimazione ad impugnare sarebbe riscontrabile anche qualora l'atto sia formalmente non impositivo o non avente funzione di riscossione, laddove sia comunque possibile individuare, nella richiesta impugnata, carattere cogente e natura specifica nonché riproduttiva del contenuto della pretesa tributaria, come nel caso in oggetto.

I giudici hanno ritenuto impugnabile l'escussione dinanzi alle commissioni tributarie, anche in considerazione del fatto che, l'eventuale mancato ricorso avverso tale provvedimento, avrebbe potuto vanificare la sospensione, concessa dal collegio, dell'esecutività degli avvisi di accertamento riferiti all'obbligazione tributaria che ne costituisce il presupposto. Nel merito, infine, la Commissione ha ritenuto illegittimo il provvedimento di escussione per l'assenza di qualsiasi riferimento alla possibilità di evitare il pagamento mediante la concessione di una nuova fideiussione e ha ritenuto assorbito il motivo relativo all'erroneità degli importi.

Il collegio ha sottolineato che l'atto di escussione, come articolato dalla locale direzione provinciale dell'agenzia delle Entrate, si caratterizzava per la prospettazione dell'adozione di strumenti non negoziali, quali il fermo amministrativo o la segnalazione dell'eventuale mancato adempimento ad organismi competenti sul piano disciplinare in vista di possibili iniziative quali la sospensione o la radiazione dall'elenco delle imprese abilitate o la non accettazione, da parte della stessa agenzia delle Entrate, di eventuali future polizze fideiussorie, anche riferite ad altri e diversi contribuenti, confermando in questo modo il carattere sostanzialmente tributario dell'atto.

Ctp Verbania - Sentenza 46-01-14 dell'11 luglio 2014

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