Controlli e liti

È nulla ma sanabile la notifica agli eredi all’indirizzo del socio deceduto

di Romina Morrone

È nulla ma sanabile la notifica di un atto impositivo intestato ad un contribuente deceduto, effettuata presso il suo ultimo domicilio agli eredi impersonalmente e collettivamente (articolo 65, 4° comma, Dpr n. 600/73 ), nonostante questi ultimi abbiano comunicato all’Ufficio le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Così si è pronunciata la Cassazione, con la sentenza n. 22476 del 4 novembre .

I fatti. Moglie e figli, eredi del socio di una snc deceduto nel 1995, hanno impugnato l’avviso di accertamento loro notificato per Irpef e Ilor conseguenti al maggior reddito determinato nei confronti della società. I giudici di merito hanno ritenuto che l’atto era affetto da nullità insanabile in quanto la sua notificazione era stata effettuata, in modo irregolare, il 23 dicembre 1997 agli eredi, impersonalmente e collettivamente, presso l’ultimo domicilio conosciuto del defunto. In particolare, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che tale modalità di notifica era possibile solo entro un anno dalla morte del contribuente e sempre che, nei precedenti trenta giorni, non fosse stata data comunicazione all’Ufficio di generalità e indirizzi degli eredi. In mancanza di tali condizioni, ha ritenuto che la notifica fosse affetta da nullità insanabile. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato, tra l’altro, violazione dell’articolo 156, 2° comma , Cpc poiché il giudice di merito aveva errato nell’escludere che l’impugnazione dell’atto potesse aver sanato il vizio di notifica. La Corte ha ritenuto fondato il motivo.

La sentenza. I giudici di legittimità hanno affermato che la nullità era stata sanata per raggiungimento dello scopo, ex articolo 156, Cpc, a seguito della proposizione del ricorso da parte degli eredi. A tale riguardo, hanno ribadito che la notificazione degli atti tributari non costituisce un requisito per la loro giuridica esistenza e per il loro perfezionamento ma una mera condizione integrativa di efficacia. Nella fattispecie al suo esame, la Corte ha precisato che non si trattava di una notifica inesistente poiché non andava ad incidere sulla struttura del rapporto tributario col contribuente deceduto (come invece si verificava nella sola ipotesi di atto indirizzato al soggetto non più esistente - Cassazione, nn. 12210/95, 11447/02, 18729/14). Ha concluso che, comunque, non sempre il vizio di notificazione (invalida o inesistente) ha, per effetto automatico, l’inesistenza dell’atto notificato. Può essere, infatti, irrilevante se, come nella fattispecie esaminata, risulta in modo inequivoco che l’atto ha raggiunto il suo scopo, essendo stato portato a conoscenza degli eredi entro il termine di decadenza concesso dalla legge all’Amministrazione finanziaria per l’esercizio del suo potere (Cassazione, n. 654/14; n. 5057 e 8374 del 2015).

La sentenza n.22476 /15 della Cassazione

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