Imposte

Ecobonus sugli immobili locati, la Cassazione conferma il via libera anche alle società

L’ordinanza 29019/2020: non esiste un’interpretazione restrittiva del novero dei soggetti che possono usufruire della detrazione

di Giulio Benedetti

L'articolo 12 delle preleggi al codice civile afferma che nell'applicare la legge la prima interpretazione è quella letterale , fatta palese dal significato delle parole e , quando non esiste una precisa disposizione, si ha riguardo a quelle previste per materie analoghe e , solo in mancanza di tali parametri, infine si ricorre ai principi generali dell'ordinamento.

La detrazione fiscale in materia di interventi per il risparmio energetico negli edifici è finalizzata a rendere meno dipendente l'Italia dalle importazione dall'estero di gas, oltre che a ridurre l'inquinamento atmosferico.

Tali sono i principi cardinali che attengono il super bonus fiscale del 110% per gli interventi edilizi che assicurano il risparmio energetico negli immobili e occorre riflettere che le relative detrazioni sono di carattere generali e spettano a tutti i contribuenti , siano persone fisiche o giuridiche.

È il caso trattato dalla Corte di Cassazione (ordinanza 29019/2020) che ha rigettato il ricorso delle Entrate avverso una sentenza favorevole al contribuente. Il caso riguardava un'impresa che dava in locazione degli immobili ed effettuava sui medesimi degli interventi di riqualificazione energetica.

L'Agenzia aveva emesso nei suoi confronti, attraverso un controllo automatizzato ex articolo 36 - bis del Dpr 600/1973, una cartella di pagamento con cui rettificava l'importo dell'imposta Ires , poiché disconosceva il beneficio della detrazione del 55% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici , previsti dall'articolo 1, comma 344, della legge n. 296/2006. La Commissione provinciale tributaria e la Commissione regionale tributaria rigettavano la pretesa dell'agenzia delle Entrate la quale affermava che i costi sostenuti per la riqualificazione energetica non spettava agli immobili dati in locazione da società immobiliari. I giudici tributari affermavano che la legge e le norme regolamentari non prevedevano alcuna limitazione in merito ai soggetti che potevano usufruire delle già menzionate detrazioni. L'agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria, formulando l' unico motivo per cui la normativa fiscale in tema di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche. In merito l'agenzia delle Entrate effettuava un'interpretazione sistematica delle norme ed affermava che la detrazione è riferibile soltanto alle persone che utilizzano direttamente gli immobili, mentre non spetta alle società che li cedono in locazione , in quanto tali beni son qualificabili come merce dell'attività imprenditoriale e sono rivolti al mercato per la loro vendita o locazione.

La Cassazione definisce infondato il motivo e lo rigettava poiché contrasta con la giurisprudenza di legittimità la quale , attenendosi ad una interpretazione letterale della normativa dell'articolo 1 della legge 296/2006 e della norma regolamentare , il Dm 47/2007, sostiene che, tra i soggetti ammessi alla detrazione del 55%, per gli interventi di risparmio energetico , vi sono oltre alle persone fisiche , anche i soggetti titolari di reddito d'impresa i quali sostengano le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti, su parti di edifici o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.

Per la Cassazione non esiste un'interpretazione restrittiva del novero dei soggetti che possono usufruire della detrazione, poiché è un'agevolazione generale finalizzata ad incentivare il miglioramento energetico dell'intero patrimonio nazionale . La funzione della norma consiste nell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico che, come si evince dalla formulazione letterale della norma, non contempla limitazioni di carattere oggettivo o soggettivo e prevede una generale operatività della detrazione dall'imposta. Pertanto, la detrazione per le spese per gli interventi edilizi che assicurano il risparmio energetico non può essere disconosciuta attraverso un'interpretazione restrittiva delle norme.

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