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Ecobonus con principio di cassa ma serve la comunicazione all’Enea

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di Marco Zandonà

La domanda

Ho effettuato dei lavori nel mio appartamento per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico nel corso del 2017 e tutte le spese da me sostenute sono state pagate tramite bonifico bancario entro il 31 dicembre 2017. La fine lavori, a causa di un ritardo, è stata presentata ad inizio 2018. Vorrei chiedervi se la fine lavori presentata l’anno successivo a quello in cui ho sostenuto i pagamenti è un motivo di preclusione per beneficiare a partire dal 2018 delle agevolazioni fiscali?

Per le detrazioni, sia per le ristrutturazioni edilizie, sia per quelle di risparmio energetico, vale il principio di cassa cioè rileva l’anno di sostenimento delle spese da parte della persona fisica (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre, n.205, di bilancio per il 2018; si vedano anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it; articolo 1, comma 3 , lettera a n. 1-11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di bilancio 2018; la guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Il fine lavori rileva solo per imprese e società esercenti attività commerciali in cui rileva invece il principio di competenza. Quindi, le due detrazioni valgono a partire dalla dichiarazione dei redditi 2018 (per il 2017), fermo restando che ai fini della detrazione del 65% per gli interventi di risparmio energetico entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori venga inviata la prescritta comunicazione all’Enea. Per fruire della detrazione del 65% occorre, infatti, inviare, in via telematica, entro 90 giorni dalla fine lavori all’Enea, la scheda informativa dei lavori eseguiti a pena di inapplicabilità dei benefici medesimi (comunicazione che avverrà nel 2018).

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