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Ecosismabonus, ripartizione in quattro anni per le spese sostenute nel 2023

In vigenza di superbonus, non è possibile optare per altre detrazioni. La ripartizione in dieci anni è, invece, possibile per le spese sostenute nel 2022

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di Marco Zandonà

La domanda

Un condominio in zona sismica 2 ha intenzione di effettuare interventi antisismici congiuntamente a quelli di efficientamento energetico consistenti in: 1) demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia) con miglioramento di due classi sismiche; 2) cappotto; 3) altri interventi (impianti, infissi, schermature e pannelli solari) con ecobonus ordinario. Nelle circolari 23/E (paragrafo 3.3) e 28/E (pagina 54) si dice che nel lasso temporale di vigenza del superbonus tutti i soggetti che integrano i presupposti per accedervi non possono optare per il regime del sismabonus ordinario in virtù del rimando operato dal comma 4 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 ai commi da 1-bis a 1-speties dell’articolo 16 del Dl 63/2013. Possono per gli interventi 1) e 2) i contribuenti usare l’ecosismabonus di cui al comma 2-quater.1 dell’articolo 14, Dl 63/2013 senza incappare nell’obbligo di fruizione del superbonus? L’obbligo di superbonus infatti dal tenore delle circolari sarebbe riferito agli interventi di cui all’articolo 16 mentre l’ecosismabonus, seppur sostitutivo del sismabonus ordinario trae origine dall’articolo 14. In questo modo le spese potrebbero essere detratte in dieci anni anzichè in quattro vista la fine delle cessioni
G. C. TE

Anche se non è stato espressamente precisato si ritiene che quanto previsto per il sismabonus valga anche per l’ecobonus specie se i lavori sono combinati da sisma e ecobonus come nel caso di specie (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020). In sostanza, in vigenza di superbonus, non è possibile optare per altre detrazioni La Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in risposta a un quesito posto dalle Entrate, ha espresso il parere protocollo 8047 del 21 ottobre 2020, secondo cui : «con l’emanazione del supersismabonus è stata introdotta una modifica al sismabonus sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all’ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all’interno dello stesso articolo 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare». Lo stesso parere è stato poi ribadito dalla stessa agenzia delle Entrate con la circolare 28/2022, in cui si è precisato che «per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico […], si applica la disciplina del superbonus non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare. In sostanza, per i soggetti destinatari del superbonus che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione l’aliquota di detrazione è elevata al 110% senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione indicate nel citato articolo 16 del Dl 63 del 2013. Resta fermo, invece, che la disciplina “ordinaria” del sismabonus si applica in tutti gli altri casi esclusi dal superbonus». Pertanto, trattando sempre di ecobonus al 110% nel caso di specie le conclusioni dovrebbero essere le stesse rispetto alle agevolazioni dell’ecobonus ordinario di cui all’articolo 14, Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013 (50%-65%-70%- 75% di detrazione a seconda della tipologia di intervento eseguito). In conclusione restando nell’ambito del 110%-90% di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020, come nel caso di specie, il recupero della detrazione è sempre in quattro anni e non è possibile, per le spese sostenute nel 2023, la ripartizione in 10 anni (possibile, invece, per le spese sostenute nel 2022; articolo 2, comma 3-sexies, del Dl 11/2023, convertito in legge 38/2023).

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