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Enti non commerciali, esenzione Imu a singhiozzo per i beni in comodato

Prevista dalla normativa assoluta discrezionalità da parte dei Comuni. Mancano criteri univoci in grado di garantire un uguale trattamento

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di Monica Poletto e Gabriele Sepio

Enti non commerciali e esenzione Imu a macchia di leopardo per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito. Un aspetto che richiederebbe un puntuale intervento legislativo al fine di chiarire l’ambito di operatività dell’agevolazione Imu che sconta oggi una applicazione non uniforme sul territorio nazionale.

Se il quadro normativo antecedente alla riforma dell’Imu, infatti, ammetteva espressamente la possibilità di esentare dal tributo locale i beni concessi in comodato d’uso gratuito al ricorrere di determinate condizioni (immobile utilizzato per le attività di interesse sociale individuate per legge; svolgimento delle stesse con modalità non commerciali, enti appartenenti alla stessa struttura), con l’avvento della nuova disciplina viene lasciata assoluta discrezionalità ai Comuni.

Questi ultimi, infatti, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento, hanno la facoltà di deliberare nel proprio regolamento l’applicazione dell’esenzione Imu per l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito ad un ente non commerciale per l’esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

Una disposizione, questa, che se da un lato prevede un ambito di applicazione più ampio rispetto alla normativa previgente in tema di Imu; dall’altro rimette al singolo Comune la decisione di prevedere o meno tale ipotesi.

A ben vedere, infatti, la grande discrezionalità concessa agli enti locali, unita all’assenza di criteri univoci in grado di garantire un uguale trattamento nei confronti degli enti non commerciali presenti sui diversi territori, ha prodotto situazioni differenziate ai fini del tributo locale in base all’ubicazione dell’immobile.

Questo aspetto inevitabilmente finisce con l’incidere in misura significativa anche sulla selezione dei luoghi in cui effettuare gli investimenti da parte delle realtà non profit impegnate nello svolgimento di attività di interesse generale.

Un analogo problema interpretativo si pone anche per gli enti del Terzo settore non commerciali per i quali l’articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 117/2017 (destinato a entrare in vigore dopo l’autorizzazione dell’Unione europea) ammette l’esenzione Imu a condizione che l’immobile sia «posseduto e utilizzato» dall’ente non commerciale e destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di culto (secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale 200/2012).

Si tratta di una norma che richiede, quindi, che vi sia una coincidenza tra possessore dell’immobile e soggetto che lo utilizza.

Nessun riferimento alla possibilità di ottenere l’esenzione Imu in caso di comodato d’uso gratuito che, tuttavia, in considerazione di precedenti orientamenti giurisprudenziali (Corte di cassazione ordinanza 24308/2019) e della previgente normativa – attraverso un’interpretazione estensiva della norma – potrebbe portare ad ammettere l’agevolazione in materia di Imu anche in caso di utilizzo cosiddetto “mediato” (ovvero comodato d’uso gratuito) con modalità non commerciali.

Unica condizione richiesta è che l’ente del Terzo settore (Ets) comodatario operi nei settori di interesse generale previsti dalla norma (attività assistenziale, previdenziale, culturale).

In questo scenario diventa, dunque, particolarmente importante definire l’esatto ambito applicativo dell’esenzione Imu con riferimento agli immobili concessi in comodato d’uso gratuito agli enti non commerciali, specie in presenza di una destinazione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale.