Enti non commerciali, slittamento al 20 luglio a prescindere dalle pagelle fiscali
Prorogati i versamenti d’imposta al 20 luglio 2020 per gli enti non commerciali a prescindere dall’assoggettamento a Isa. Questo quanto emergere dalla lettura del Dpcm del 27 giugno pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 29 giugno. Lo slittamento dei versamenti, infatti, riguarda una ampia platea di soggetti che ricomprende imprese, professionisti, società, enti che applicano gli Isa ivi inclusi quelli che presentino cause di esclusione in quanto sottoposti a regimi fiscali di favore (forfettario o minimi). Tra gli interessati alla proroga, quindi, per quanto riguarda il mondo non profit, dovranno essere inclusi non solo gli enti non commerciali obbligati alla compilazione degli Isa ma anche quelli che presentano delle cause di esclusione. È questo il caso ad esempio, degli enti che fruiscono del regime agevolato della legge 398/1991 (i.e. bande, pro loco, associazioni sportive dilettantistiche). Per tali soggetti, quindi, troverà applicazione la proroga purché svolgano attività commerciali per le quali siano previsti appositi indici di affidabilità.
Gli enti di cui sopra pertanto potranno ottemperare agli obblighi contributivi sino al 20 luglio senza alcuna sanzione (la scadenza iniziale era fissata al 30 giugno 2020) o allungare il termine al 20 agosto con una maggiorazione dello 0,40 per cento. Attenzione però: il differimento del termine non troverà applicazione per gli enti non profit che non svolgano attività commerciale o per le quali non siano stati previsti appositi indici di affidabilità (non essendo ricompresi tra i soggetti «Isa»).
La proroga interesserà i versamenti relativi alla dichiarazione Iva, le imposte dirette (Irpef e Ires) e Irap. Con riferimento a questi ultimi, tuttavia, il rinvio troverà applicazione nel solo caso in cui il contribuente non abbia potuto beneficiare dello sconto Irap come previsto all’articolo 24 del Dl Rilancio.
Quest’ultima misura è stata, infatti, introdotta per contrastare la difficile situazione emergenziale, prevedendo che non sia dovuto:
●il versamento del saldo Irap relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
●nonché il versamento della prima rata dell’acconto Irap relativo al periodo di imposta successivo (ovvero 2020). L’esclusione in questione si applica a soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Al riguardo, è importante segnalare che, sebbene la disposizione parli espressamente di «ricavi o compensi», lo sconto Irap a rigore non può che riguardare anche gli enti non commerciali. La norma, infatti, esclude espressamente le sole imprese assicurative (articolo 7 del Dlgs 446/97) le amministrazioni pubbliche (articolo 10-bis del Dlgs 446/97) gli intermediari finanziari (ad esempio banche) e gli enti e società finanziarie (articolo 162-bis del Tuir) facendo salvo, quindi, il riferimento all’articolo 10 del Dlgs 446/97 che regolamenta, invece, il versamento Irap da parte degli enti non commerciali.